Alessandro Sterpa*

Dibattito in aula/ Quali norme per definire i poteri di Roma

di Alessandro Sterpa*
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Venerdì 20 Maggio 2022, 00:13 - Ultimo aggiornamento: 00:14

Per la disciplina dell’ordinamento di Roma Capitale siamo in un momento favorevole dopo oltre vent’anni di attesa e l’inutile tentativo iniziato nel 2009. Non assistiamo solo a mere dichiarazioni di intenti delle forze politiche a sostegno di regole ad hoc per la Capitale; le istituzioni si sono concretamente messe al lavoro producendo finanche ipotesi di testi normativi.

Una Commissione governativa istituita dalla ministra Gelmini l’anno scorso ha prodotto una relazione, la prima Commissione della Camera dei Deputati ha redatto un testo base di legge costituzionale che è in procinto di essere discusso e sta lavorando ad un parallelo disegno di legge ordinaria; la Regione Lazio si è impegnata per una legge su Roma Capitale che dovrebbe vedere la luce a breve. Dal 2001 ad oggi è la prima volta che siamo in presenza di un quadro così propizio, emerso anche dalla consonanza delle recenti audizioni del sindaco di Roma e del presidente della Regione in Parlamento. Ciò non significa, come la storia istituzionale ci ha insegnato, che il risultato sia raggiunto. Anzi, proprio un clima così favorevole - a pochi mesi dal voto per il rinnovo del Parlamento e degli organi regionali - potrebbe portare a cadere negli ultimi metri prima del traguardo. Per evitare di non cogliere l’opportunità occorre tenere in considerazione in particolare alcuni aspetti.

Prima di tutto l’approccio culturale. Una riforma per Roma, sia essa di rango costituzionale o di livello legislativo attuando il vigente articolo 114, comma terzo della Costituzione, è un servizio alla Città e al Paese perché mette a disposizione di chiunque si trovi a governare Roma un bagaglio di strumenti per amministrare meglio una realtà unica nella sua complessità. Essa va ben oltre chi occupa oggi ad ogni livello i posti di governo della Repubblica di cui Roma è la Capitale. Non è un caso che tutte le forze politiche convergano su questo bisogno, forse perché sono tutte memori delle difficoltà che hanno avuto nell’amministrare la Capitale negli ultimi dieci anni allorché, nelle diverse Giunte capitoline, si sono alternati tutti i partiti oggi seduti in Parlamento e in Consiglio regionale.

Un secondo punto da tenere a mente nei prossimi mesi, valido per ogni riforma ben pensata e concretamente attuabile, è che il diritto (a maggior ragione quello costituzionale) e le istituzioni che lo applicano pretendono la maggior semplicità possibile delle previsioni normative: scrivere bene le norme non vuol dire citare ogni aspetto possibile, ma impedire che testi goffi e imprecisi (si pensi al cosiddetto “regionalismo differenziato”) siano di difficile se non impossibile attuazione e applicazione.

Vi è poi un terzo aspetto; la riforma di Roma Capitale ha un doppio piano, ossia quello di eventuali nuove norme costituzionali e quello che riguarda l’attuazione delle norme già vigenti.

Oggi l’articolo 114, comma terzo della Costituzione che assegna alla legge statale la disciplina dell’ordinamento (ossia organi e competenze) della Capitale, già consente di fare molto senza cambiare la Costituzione ossia con una semplice legge ordinaria o singole norme statali; se si volesse accrescere l’autonomia di Roma in Costituzione, visti i tempi per approvare una legge costituzionale, non si può nel frattempo pregiudicare l’attuazione del testo vigente che, quindi, deve essere implementato e non abrogato da una eventuale modifica costituzionale.

Quarto tema è quello dei tempi; un tema così complesso ha bisogno di essere sviluppato lungo una filiera temporale fatta di molteplici atti normativi: non può essere istantaneo. Per quanto riguarda la Costituzione, non si può prevedere tutto direttamente in quella sede; serve rinviare alcuni profili ad una fonte adeguata come uno Statuto approvato con legge costituzionale, sul modello sperimentato per le Regioni speciali e le Province autonome, con un ruolo di Roma nell’iter di adozione. Quanto al livello legislativo, lo stesso principio comporta la necessità di una legge statale che per alcuni aspetti decida subito e per altri rinvii a decreti legislativi attuativi del Governo, meglio se con una delega ad esercizio frazionato e con la possibilità di atti correttivi.

Infine, nessuna norma può essere pensata e approvata senza analizzarne l’impatto sull’amministrazione concreta della Città e in particolare senza dotare Roma di adeguate risorse finanziarie; non si può correre il rischio di abbozzare sulla tela un disegno che non possa essere adeguatamente completato dal pennello dei regolamenti, dei provvedimenti e degli atti di organi e dipendenti di Roma Capitale. Verrebbe fuori un dipinto che della Guernica di Picasso avrebbe l’evocazione del disordine ma che non troverebbe ospitalità in alcun museo se non quello degli orrori istituzionali che non è proprio il caso di arricchire sulle spalle dei romani, degli italiani e dell’immagine della Città e del Paese nel mondo.


* Professore di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi della Tuscia

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