Lo sblocca-rinnovabili atteso da un anno e mezzo è ora agli atti, firmato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, nella sua versione definitiva di “decreto Aree idonee”. Con tanto di correttivo sulla bozza di luglio che allarga l’estensione dei terreni utilizzabili secondo quanto risulta al Messaggero, scongiurando il rischio di un vero stop alla produzione di rinnovabili. Zero autorizzazioni quindi per siti industriali, aree bonificate, cave e miniere esaurite, siti e impianti del gruppo Ferrovie, o terreni situati in aree aeroportuali, nel portafoglio di gestori di infrastrutture ferroviarie e autostradali. E ancora caserme, aree del demanio o siti con impianti eolici o solari già esistenti da implementare o trasformare. Ma ci sono anche i terreni agricoli non utilizzati per la coltura nella lista delle “Aree idonee” in cui installare pannelli fotovoltaici, e pale eoliche con i relativi accumulatori, nella mappa tracciata dal governo in cui sarà possibile procedere alle installazioni. Sarà sufficiente una comunicazione.
Le pale eoliche a 5 chilometri da Viterbo. Terzo progetto al ministero
L’ultimo atto per l’approvazione del decreto Aree idonee è stato l’accordo del Ministero dell’Ambiente con le Regioni raggiunto nei giorni scorsi.
I CORRETTIVI
Toccherà ora al settore giudicare se la correzione agli atti rispetto alla bozza di Decreto di luglio sia sufficiente a evitare il blocco dei progetti in cantiere invece che sbloccarli. L’articolo 8 del Decreto prevedeva infatti che per le aree agricole non classificate come “non idonee”, in caso di impianti fotovoltaici standard a terra, la percentuale di utilizzo massimo del suolo agricolo nella disponibilità del soggetto che realizzava l’intervento doveva essere «non superiore al 10%». Una percentuale che rischiava di rendere inammissibile la grande maggioranza dei progetti. Il nuovo articolo 8 dice invece che «fatte salve» le aree agricole definite espressamente “idonee” o “non idonee” dal Decreto, per le altre aree resta il tetto del 10% di utilizzo solo in un caso. Si tratta degli «impianti fotovoltaici standard e impianti classificati come “agrivoltaici” dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici del giugno 2022» da realizzare su superfici agricole utilizzate», quindi su aree coltivate.
Mentre non si applica il tetto a «impianti fotovoltaici standard e impianti classificati come “agrivoltaici” dalle Linee Guida» del 2012, da realizzare su superfici agricole non utilizzate. E non si applica nemmeno, precisa il documento, «agli impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater, del decreto 24 gennaio del 2012».
Profilo Abbonamenti Interessi e notifiche Newsletter Utilità Contattaci
Logout