Una prenotazione sbagliata, un hotel che viene presentato in un modo rivelandosi poi in un altro. Sono diverse le insidie in cui possono incorrere i turisti che si affidano a...
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Sulla scia delle modifiche apportate al codice del Turismo con la il Decreto Legislativo n. 62 del 21.5.2018 che ha recepito la Direttiva della UE n. 2015/2302, modifiche che riguardano non solo l’acquisto presso le Agenzie di intermediazione di viaggio. «Riteniamo utile far circolare questa informativa in questo momento - spiega Paolo Mattei, presidente Ugcons - che corrisponde con il grosso delle partenze per le vacanze, in modo da tranquillizzare tutti coloro i quali dovessero riscontrare disservizi».
Nel dettaglio, può accadere ad esempio che, a causa di imprevisti dovuti al rialzo dei prezzi della valuta monetaria o alle oscillazioni del carburante del paese di destinazione, il prezzo del viaggio subisca delle variazioni in aumento rispetto alla proposta di contratto che il cliente ha concordato e sottoscritto con la sua agenzia. Ebbene, sin dalla stipula il contratto deve riportare con chiarezza tale eventualità e rendere edotto il consumatore sulla possibilità che i prezzi possano subire delle variazioni sia in aumento che in ribasso, oltre a chiarire che, in caso di rialzo dei prezzi, questo non potrà essere maggiore dell’8% del prezzo pattuito (prima della riforma la percentuale era del 10%).
Può accadere inoltre che il viaggio venga annullato da parte dell’agenzia per cause di forza maggiore (ad es. calamità naturali, guerre o fatti gravi che si stanno verificando nel luogo di destinazione). In tal caso è diritto del cliente essere avvisato per iscritto e ti dovrà essere fatta un’offerta alternativa di viaggio che potrai accettare o non accettare: in tale ultimo caso, potrai ricevere indietro la somma versata in acconto senza pagare alcuna penale.
Tante altre sono le situazioni in cui un cliente può imbattersi, per consultare le soluzioni alle possibili criticità è possibile consulare il sito dell'Ugcons
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Il Messaggero