Voli, aumento prezzi per Pasqua e fuori stagione: i segreti per pagare meno e come tutelarsi da ritardi e da cancellazioni

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Il diritto al rimborso Il passeggero a cui...

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Il diritto al rimborso

Il passeggero a cui è stato cancellato il volo ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto oppure all’imbarco su un altro volo (o il prima possibile o più avanti verso la destinazione originale e con condizioni di viaggio simili). Le regole fondamentali sono stabilite dal Regolamento comunitario n. 261 del 2004. Entro una settimana deve avvenire il trasferimento dei soldi oppure lo slittamento e in ogni caso il rimborso deve essere uguale al prezzo pieno del biglietto.

Quindi stesso costo a cui è stato acquistato le parti di viaggio non effettuate e per le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è diventato inutile rispetto al programma del passeggero. Se invece c'è la possibilità di un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile, il passeggero deve ottenere un rimborso del 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km; il 75% del costo per tutte le altre tratte.

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Voli cancellati, le condizioni per il risarcimento

A seconda della tratta e del tempo di preavviso (ossia quanto tempo prima è arrivata la notizia della cancellazione del viaggio), l’art. 7 del Regolamento stabilisce che il passeggero ha diritto a una compensazione pecuniaria di: 250 euro per tutte le tratte aeree entro i 1.500 chilometri; 400 euro per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tra 1.500 e 3.500; 600 euro per quelle che non rientrano nelle categorie precedenti.

Come base di calcolo, per definire la distanza si usa l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto. La compagnia può in ogni caso ridurre del 50% la compensazione ai passeggeri a cui è offerto di raggiungere la loro destinazione utilizzando un altro volo, se l'orario d'arrivo non è troppo in là. In particolare: per le tratte entro i 1.500 km il limite è due ore; per quelle intracomunitarie oltre ai 1.500 km e per tutte le altre tra 1.500 e 3.500 km è di tre ore; per quelle non indicate nei casi precedenti quattro ore.

Il risarcimento non spetta mai per cancellazione dovuta a cause di forza maggiore, come: problemi di sicurezza che non dipendono dalla compagnia, catastrofi naturali o maltempo, chiusure dello spazio aereo, problemi legati all'instabilità politica nel paese di partenza o arrivo.

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