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Ecobonus per condomìni
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste regole e misure diverse. Se si conseguono determinati indici di prestazione energetica, infatti, si può usufruire di detrazioni che arrivano anche al 70% o al 75%. C’è però un tetto: queste detrazioni vanno calcolate su un montante di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Se l’edificio si trova nelle zone sismiche 1,2 e 3, la ristrutturazione delle parti comuni gode di un’agevolazione dell’80% purché i lavori siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Anche qui c’è una clausola: i lavori devono determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore. Se le classi sono due, l’agevolazione sale all’85%. Il beneficio, in questi casi, dev’essere calcolato su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.