Imu sulla seconda casa: scadenza in arrivo, quando non si paga e la procedura per ottenere l'esenzione

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Le esenzioni Ecco chi è esentato dal...

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Le esenzioni

Ecco chi è esentato dal versamento. Ecco l'elenco degli immobili:

  • appartenenti agli enti statali e pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • con destinazione a usi culturali (articolo 5-bis, Dpr n. 601/1973);
  • destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
  • di proprietà della Santa sede nei casi previsti dal trattato tra Italia e Vaticano;
  • appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali;
  • posseduti e utilizzati dai soggetti individuati nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504/1992, per gli immobili destinati alle attività non lucrative previste dalla norma stessa. Alle medesime ipotesi si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall’articolo 91-bis del Dl n. 1/2012 (ad esempio in tema di immobile a utilizzazione mista), e il regolamento definito decreto Mef n. 200/2012.

Non pagano l’Imu, inoltre, i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
  • situati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare Mef n. 9/1993;
  • situatati nei comuni delle isole minori dell’allegato A alla legge n. 448/2001;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Dallo scorso anno, ricordiamo, sono nuovamente esenti i fabbricati “merce” ossia gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa costruttrice. Il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 4/2023 ha tra l’altro specificato che l’imposta non è dovuta sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita.

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