Cartelle esattoriali, stralcio debiti fino a 1000 euro: ecco come richiederlo (ed entro quando farlo)

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La modifica La legge di conversione del decreto...

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La modifica

La legge di conversione del decreto Milleproroghe, infatti, ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l'annullamento dell'intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell'ente, l'annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). La Legge ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l'eventuale non applicazione dello stralcio «parziale» e comunicare il relativo provvedimento all'agente della riscossione.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione «Enti Creditori», sono presenti le informazioni e i moduli da utilizzare sia per la comunicazione del provvedimento di applicazione dello stralcio «integrale» sia per i provvedimenti di diniego dell'annullamento «parziale», da inviare esclusivamente all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso.

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di: interessi per ritardata iscrizione a ruolo; sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973). L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di: capitale; rimborso spese per procedure esecutive; diritti di notifica.

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