«Lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio». Così il tribunale dei ministri di Roma si...
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Le motivazioni riportate dal Corriere della Sera stabiliscono di conseguenza che se una nave che raccoglie i naufraghi batte ad esempio bandiera tedesca, è alla Germania che deve rivolgersi per ottenere l'approdo. Certo poi entrano in gioco i concetti di «porto sicuro» non sempre però facilmente identificabile. E «L'assenza di norme di portata precettiva chiara applicabili alla vicenda non consente di individuare, con riferimento all'ipotizzato, indebito rifiuto di indicazione del Pos (Place of safety), precisi obblighi di legge violati dagli indagati, e di conseguenza di ricondurre i loro comportamenti a fattispecie di rilevanza penale». Il tribunale romano sottolinea inoltre che quando - come nel caso della Alan Kurdi, e come spesso accade - le coste di quel Paese sono troppo lontane, «la normativa non offre soluzioni precettive idonee ai fini di un intervento efficace volto alla tutela della sicurezza dei migranti in pericolo». Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero