Scrivono i giudici nelle tre pagine del decreto: "Il matrimonio contratto all'estero tra soggetti dello stesso sesso non può essere qualificato come matrimonio per l'ordinamento italiano mancando uno dei requisiti essenziali (la legge che lo riconosce; ndr) e quindi non può produrre effetti giuridici così come stabilito da sentenza della Cassazione civile n.4184/2012. D'altra parte, nel vuoto normativo esistente, la mancata trascrizione di una unione tra soggetti dello stesso sesso non dà luogo in sé ad alcuna irragionevole discriminazione e quindi non costituisce una violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto le unioni omosessuali allo stato non possono essere ritenute omogenee al matrimonio come già espresso dalla Corte Costituzionale n.138/2010. Il giudice non può quindi sostituirsi al legislatore, stabilendo i diritti, le garanzie e gli obblighi delle unioni omosessuali. Va dunque ordinata la cancellazione della trascrizione in oggetto".
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