Alitalia, rimborso dei voli cancellati slitta al 2022. Come funziona per le altre compagnie

I passeggeri ancora non sanno quando riceveranno i soldi per i biglietti prenotati dopo il 15 ottobre, quando c'è stato il "passaggio" a Ita

Alitalia, il rimborso dei voli cancellati scala nel 2022, ma i fondi potrebbero non bastare. Come funziona per le altre compagnie
di R. Ec.
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Mercoledì 24 Novembre 2021, 17:05 - Ultimo aggiornamento: 20:19

Grande incertezza sui tempi dei rimborsi per i voli Alitalia. I passeggeri ancora non sanno quando riceveranno i soldi per i biglietti prenotati dopo il 15 ottobre, quando c'è stato il "passaggio" a Ita. L'apposito fondo del Ministero dello sviluppo economico per l’indennizzo dei titoli di viaggio da 100 milioni di euro c'è, ma ancora non è chiaro come ottenere il dovuto. Per questo montano le polemiche.

L'amministrazione straordinaria della ex compagnia di bandiera al momento è impegnata con la vendita degli asset. Dopo la gestione dell' "affaire MilleMiglia", ora è il turno della vendita dell'handling, la cui cessione dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno. Con i soldi ricavati si potrebbe rimpolpare la dote a disposizione, visto che ci sono da gestire 250mila richieste e i 100 milioni del Fondo, come spiega l'Associazione consumatori Codici, potrebbero non bastare. In ogni caso quindi, i clienti a cui sono stati cancellati i voli non vedranno indietro il denaro dei biglietti prima del I° semestre 2022. Da Alitalia non arrivano conferme su eventuali accelerazioni, anche se l'ex compagnia di bandiera è convinta che le procedure verranno portate a termine nei prossimi mesi.

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Alitalia, il rebus dei rimborsi

Per richiedere il rimborso integrale i passeggeri che hanno acquistato il biglietto sul sito Alitalia possono cliccare sull'apposita sezione e sul link che arriva tramite la mail che segnala la cancellazione del volo. Il rimborso è senza penale, e corrisponde al prezzo quale il biglietto è stato acquistato o del valore residuo del biglietto per il viaggio non ancora effettuato.

In campo c'è il fondo statale da 100 milioni di euro. 

Per il rimborso parziale (cioè di quello che non si può utilizzare, ad esempio se si compra un volo di andata prima del 15 ottobre e uno di ritorno oltre la stessa data) si può contattare il Call Center chiamando dall'Italia il numero verde 800.65.00.55, dall'estero il numero +39 06.65.649 o ai numeri locali consultabili sul nostro sito di Alitalia. La compagnia fa sapere che "la richiesta verrà presa in carico e definita il prima possibile, in conformità con il Regolamento europeo 261/2004". Ma come detto servirà pazienza.

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L'allarme dell'Associazione consumatori Codici

A lanciare l'allarme da qualche settimana è l'Associazione consumatori Codici. «Stiamo predisponendo le diffide collettive – ha spiegato a Canale Dieci Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – nei confronti dell’amministrazione straordinaria di Alitalia, pronti a coinvolgere anche il ministero dello Sviluppo economico nel caso non dovessero arrivare risposte in tempi brevi». 

“«a situazione che si è venuta a creare non solo è inaccettabile, ma è anche grottesca – ha aggiunto Giacomelli - Ci sono tantissimi cittadini che aspettano i rimborsi dall’inizio della pandemia per voli cancellati per impossibilità sopravvenuta. Adesso si parla di un prolungamento al 2022 dell’attività del Fondo per l’indennizzo. La somma stanziata resterebbe quella di 100 milioni di euro, quindi cambiano i tempi ma non la sostanza, perché, lo ripetiamo ancora una volta, a nostro avviso quei soldi non bastano per far fronte alle richieste di rimborso e di risarcimento dei viaggiatori».

Si possono riprenotare con Ita gli stessi voli?

Tendenzialmente si possono riprenotare i voli Alitalia cancellati con la nuova compagnia Ita. Alitalia infatti negli ultimi mesi, grazie a una deregolamentazione della Commissione europea e vista la crisi-Covid, ha volato con una flotta disponibile di soli 40 aerei, non coprendo tutti gli slot. Ita parte con 52 mezzi e offre soluzioni per praticamente tutte le destinazioni dei voli cancellati, se però passano da Roma-Fiumicino o Milano-Linate. Quindi eventuali problemi potranno riguardare i pochi voli nazionali che non passano per quelle destinazioni, ma si potranno raggiungere le destinazioni italiane passando per i due maggiori aeroporti.

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Voli cancellati: il rimborso per tutte le altre compagnie

In generale, per tuttile le compagnie, il passeggero a cui è stato cancellato il volo ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto oppure all’imbarco su un altro volo (o il prima possibile o più avanti verso la destinazione originale e con condizioni di viaggio simili). Le regole fondamentali sono stabilite dal Regolamento comunitario n. 261 del 2004. Entro una settimana deve avvenire il trasferimento dei soldi oppure lo slittamento e in ogni caso il rimborso deve essere uguale al prezzo pieno del biglietto. Quindi stesso costo a cui è stato acquistato le parti di viaggio non effettuate e per le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è diventato inutile rispetto al programma del passeggero.

Se invece c'è la possibilità di un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile, il passeggero deve ottenere un rimborso del 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km; il 75% del costo per tutte le altre tratte

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Tra le tante associazioni che si occupano dei diritti dei consumatori, molte danno assistenza ai passeggeri in questi casi. Diverse compagnie hanno poi delle sezioni apposite dei loro siti web dedicate alla richiesta di rimborso. Da lì bisogna seguire tutte le procedure previste per ottenere il denaro. Chiunque vuole farlo, però, si deve ricordare di conservare il biglietto (o la prenotazione), la carta d’imbarco e gli scontrini per le eventuali spese extra, così da recuperare tutto il versato.

Voli cancellati, le condizioni per il risarcimento

A seconda della tratta e del tempo di preavviso (ossia quanto tempo prima è arrivata la notizia della cancellazione del viaggio), l’art. 7 del Regolamento stabilisce che il passeggero ha diritto a una compensazione pecuniaria di: 250 euro per tutte le tratte aeree entro i 1.500 chilometri; 400 euro per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tra 1.500 e 3.500; 600 euro per quelle che non rientrano nelle categorie precedenti.

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Come base di calcolo, per definire la distanza si usa l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto. La compagnia può in ogni caso ridurre del 50% la compensazione ai passeggeri a cui è offerto di raggiungere la loro destinazione utilizzando un altro volo, se l'orario d'arrivo non è troppo in là. In particolare: per le tratte entro i 1.500 km il limite è due ore; per quelle intracomunitarie oltre ai 1.500 km e per tutte le altre tra 1.500 e 3.500 km è di tre ore; per quelle non indicate nei casi precedenti quattro ore.

Il risarcimento non spetta mai per cancellazione dovuta a cause di forza maggiore, come: problemi di sicurezza che non dipendono dalla compagnia, catastrofi naturali o maltempo, chiusure dello spazio aereo, problemi legati all'instabilità politica nel paese di partenza o arrivo.

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