Cassazione: per licenziamento statali vale articolo 18, non la legge Fornero

Cassazione: per licenziamento statali vale articolo 18, non la legge Fornero
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Giovedì 9 Giugno 2016, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 10 Giugno, 15:33
«Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla 'legge Fornerò, bensì dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori». Lo afferma la Corte di Cassazione in una nota nella quale spiega che si è arrivati a questa conclusione, «all'esito di una approfondita e condivisa riflessione», con la sentenza 11868 della sezione Lavoro depositata oggi.

La Cassazione interviene quindi su una questione da tempo dibattuta su cui ci sono state anche sentenze di diverso orientamento ma il governo, con il ministro della P.A. Marianna Madia, ha sempre tenuto a precisare come l'articolo 18 per gli statali non è stato cambiato né dalla legge Fornero, prima, né dal Jobs act, dopo. Per il pubblico impiego le garanzie sarebbero quindi intatte, con la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa. Un trattamento diverso rispetto ai lavoratori privati, sostiene il ministero, perché è diversa la natura del datore di lavoro.

Per mettere fine a possibili diverse interpretazioni il governo resta dell'idea di intervenire, da quanto si apprende, con una norma che chiarisca l'esclusione dei dipendenti pubblici dalle nuove regole. La precisazione dovrebbe trovare spazio nel testo unico del pubblico impiego, in attuazione della riforma della P.A. Un impegno in questo senso era stato preso alla fine dello scorso anno da Madia, dopo una sentenza della stessa Cassazione che allora, però, sembrava dire il contrario, ovvero che le modifiche della Fornero valevano anche per gli statali. Ora tutto sia riallinea. 

«Ai rapporti di lavoro disciplinati dal dal d.lgs 30.3.2001 n.165, art.2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 all'art.18 della legge 20.5.1970 n.300, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall'art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma»: è questo il principio di diritto fissato dalla Suprema corte nella sentenza 11868 depositata oggi, con cui esclude che la riforma Fornero si possa applicare al pubblico impiego per quanto riguarda i licenziamenti.

Il verdetto ha accolto un ricorso del ministero delle Infrastrutture contro un funzionario licenziato perché faceva il doppio lavoro al quale, tuttavia, la Corte d'appello di Roma aveva riconosciuto 6 mesi di indennità risarcitoria, come prevede la legge Fornero nel caso di licenziamenti 'legittimì ma con violazione delle procedure di contestazione disciplinare. Il ministero nel ricorso in Cassazione aveva fatto reclamo contro i sei mesi di risarcimento. Ora il caso torna alla Corte d'appello di Roma.

«Non discuto la sentenza della Corte, l'art.18 appartiene a un mondo diverso», ha commentato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan.
La norma, ha specificato poi a margine, «appartiene al passato».


 
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