Città del Vaticano - Papa Francesco con una nuova legge vaticana uniforma il sistema giudiziario affermando, prima di tutto, «la maggiore indipendenza degli...
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La nuova Legge, la nr. CCCLI, sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, sostituisce quella del 1987 di san Giovanni Paolo II e si è resa necessaria per via delle modifiche intervenute negli ultimi due decenni nella legislazione dello Stato della Città del Vaticano, specie in materia economico-finanziaria e penale, anche in conseguenza dell'adesione a molte Convenzioni internazionali.
La novità principale è che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, funzione svolta dal Corpo della Gendarmeria. Viene poi estesa la cittadinanza vaticana a tutti i magistrati ordinari durante il loro servizio.
Un’altra novità riguarda la composizione del Tribunale: è aumentato di una unità l’organico dei magistrati. E almeno uno dei giudici del Tribunale è chiamato a svolgere le sue funzioni a tempo pieno e in esclusiva. La designazione dei giudici per una determinata causa è stabilita dal presidente del Tribunale, tenendo conto delle competenze professionali e della natura del procedimento. L’organo giudiziario del Giudice unico è ridotto a una funzione del Tribunale, semplificando così il sistema giudiziario.
Vengono quindi stabiliti i requisiti per la nomina pontificia dei magistrati sia del Tribunale sia della Corte d’Appello e, in parte, anche per la Corte di Cassazione: in genere professori universitari. Possono essere nominati anche giuristi di chiara fama con una comprovata esperienza in ambito giudiziario o forense (civile, penale o amministrativo).
L’età per la cessazione dell’ufficio (attualmente 74 anni) è aumentata di un anno (75 anni), con la possibilità di proroga pontificia e non più dal Presidente della Corte d’Appello. Per i membri della Corte di Cassazione, invece, l’età massima è di 80 anni. La cessazione dall’ufficio non avviene automaticamente, ma soltanto con l’accettazione delle dimissioni.
Per quanto riguarda gli avvocati, tra i requisiti per l’iscrizione all’albo si è aggiunta, per gli Avvocati della Rota Romana, l’abilitazione forense nello Stato di residenza (quindi non sarà più sufficiente soltanto la laurea civile). D’altra parte, a differenza di quanto previsto nella legge in vigore fino ad oggi, possono essere iscritti all’albo tutti gli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, previo nulla osta del Segretario di Stato. Per tutti gli avvocati, comunque, è richiesta la conoscenza del diritto canonico e del diritto vaticano.
Infine Papa Francesco ha stabilito che l’inizio dell’anno giudiziario sia spostato al primo di gennaio. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero