Telecamere nei condomini, quando si possono mettere? Le regole del Garante della privacy

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La videosorveglianza delle parti comuni

A chiarire la legittimità dell'installazione degli impianti di videosorveglianza nelle aree comuni era stata la riforma del condominio del 2012. In precedenza, infatti, l'uso delle telecamere di videosorveglianza non aveva una normativa specifica di riferimento, al punto che alcuni giudici avevano negato la possibilità di riprese, in quanto la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni di proprietà dei condomini non sarebbe rientrata tra le attribuzioni dell'organo assembleare. A partire dal 2012, però, con la legge n.220, le cose sono state regolamentate, ed è stata ammessa la possibilità di effettuare riprese video nelle parti comuni, previa la delibera dell'assemblea condominiale. Una volta ottenuta, l'amministratore di condominio è tenuto a mettere in opera tutte le cautele previste dal provvedimento generale dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza. Tra queste, l'esposizione di un cartello informativo in un luogo visibile e aperto al pubblico, un'informativa che illustri le finalità delle riprese, l'eventuale scelta di provvedere alla conservazione delle immagini e i tempi di mantenimento del materiale (consentito generalmente per un periodo di 24 ore). L'inosservanza di tali adempimenti può condurre a responsabilità amministrative, oltre a esporre il condominio a richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.

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