Cuneo fiscale, proroga riduzione anche nel 2024: ecco i limiti di stipendio. Tredicesima esclusa dallo sgravio. La circolare Inps

1 di 4
Cuneo fiscale. Rinnovata anche per il 2024 la...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
159,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
79,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA
ANNUALE
79,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
159,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 6 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno

Cuneo fiscale. Rinnovata anche per il 2024 la riduzione per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. Si applicherà anche quest'anno per i lavoratori con uno stipendio mensile non superiore a 2.692 euro lordi. Ma non sulla tredicesima. Ed è quest'ultima la novità dell'ultima legge di bilancio che viene chiarita dall'Ipns nella ircolare n. 11/2024 del 16 gennaio (qui sotto).

Statali, scivoli e poche assunzioni: rosso di 40 miliardi. Il rapporto tra lavoratori e pensionati è di uno a uno

Nel documento l'ente previdenziale spiega le istruzioni relativa alla alla proroga della riduzione. Si legge nella circolare - che cita la legge di bilancio all’articolo 1, comma 15:

«In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

1 di 4
«Non sgridare mio figlio, noi siamo gli Spada». Ostia, la moglie di un esponente del clan aggredisce la maestra
Superbonus in 10 anni, ma le banche fanno muro
La carta difensiva di Toti: «Donazioni registrate» Spuntano altri 10 indagati
Meloni sul premierato: «La riforma è un rischio, non la faccio per me ma io non indietreggio»
E Schlein chiama la piazza contro premierato e autonomia: «Manifestazione il 2 giugno»