Congedo parentale, aumenti all'80% delle indennità per i genitori: chi riguarda e da quando scatta. La circolare Inps

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Gli esempi Ecco un esempio per comprendere come...

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Gli esempi

Ecco un esempio per comprendere come funziona l'aumento. Prendiamo il caso di due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.

Entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita - o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento - del minore);

- 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.[1]

Atteso che il legislatore ha previsto un termine entro cui fruire dell’indennità all’80% della retribuzione più breve rispetto al termine di 12 anni di vita (o 12 anni dall’ingresso in famiglia) del minore, si conferma l’utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

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