Assegno inclusione sospeso senza Isee 2024 (e altri casi di stop al contributo). Da marzo carte Adi per pagare il mutuo. Le novità Inps

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Casi di sospensione del contributo

Per le comunicazioni di avvio di attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, è richiesta l’indicazione del reddito che si prevede di percepire nell’anno, per il lavoro dipendente o, nel caso di lavoro autonomo, del reddito percepito trimestralmente al fine di verificare la permanenza del requisito dei limiti di reddito per il diritto all’assegno di inclusione o per la rideterminazione dell’importo spettante.

Dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'Isee per l'intera annualità, il reddito indicato concorre solo per la parte eccedente 3.000 euro annui lordi alla determinazione dell’importo dell’assegno. Nel caso di comunicazione di avvio di attività di lavoro con contratto a tempo determinato, l’erogazione del beneficio verrà sospesa fino alla scadenza contrattuale comunicata dal datore di lavoro, entro le sei mensilità, per poi essere riattivata il mese successivo alla scadenza.

Nel caso in cui venga rilevata una durata contrattuale superiore alle sei mensilità, il rapporto di lavoro verrà gestito ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 48/2023 come rapporto di lavoro dipendente e attraverso il modello ADI-Com Esteso dovrà essere comunicato il reddito presunto che rileva per la parte eccedente 3.000 euro annui lordi ai fini della verifica del requisito reddituale per la permanenza del diritto o per l’adeguamento dell’importo dell’assegno di inclusione, determinato dal maggior reddito percepito, nelle modalità sopra indicate.

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