Assegno di inclusione, a chi spetta e come fare domanda: calcoli e requisiti, le simulazioni

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Requisiti

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

  • - un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore ad euro 9.360;
  • - un valore del reddito familiare* inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi;
  • - un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro,
  • - un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc) come definito ai fini ISEE non superiore a a:
  • - 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  • - 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  • - 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).

Come fare domanda

L’articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023, e l’articolo 4 del D.M. n. 154/2023 definiscono le modalità di presentazione delle domande per l’accesso all’ Assegno di inclusione. La richiesta è effettuata con modalità telematiche all’INPS attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla “piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa” presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL). All’atto della domanda, l’interessato viene informato che, attraverso il SIISL, può accedere all’aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta.

La domanda può essere presentata dal 18 dicembre 2023:

direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata all’Adi;
presso gli Istituti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.M. n. 154/2023 i Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito, ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali. Possono, altresì, offrire assistenza ai beneficiari nella registrazione alla piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, anche attraverso le attività di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo[9].

Nella richiesta l’interessato integra le informazioni presenti nell’ISEE in corso di validità, utilizzate per la verifica dei requisiti economici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 48/2023, con l’autodichiarazione del possesso dei restanti requisiti di cui al medesimo articolo 2 e con le informazioni necessarie alla definizione della scala di equivalenza.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, come definita dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

l’amministrazione che l’ha rilasciata;
il numero identificativo, ove disponibile;
la data di rilascio;
l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

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