Xylella, corte Ue: «Abbattimento ulivi in Puglia legittimo, se alberi vicini a quelli malati»

Xylella, corte Ue: «Abbattimento ulivi in Puglia legittimo, se alberi vicini a quelli malati»
La commissione Ue può obbligare gli stati membri a rimuovere tutte le piante potenzialmente infettate dal batterio Xylella fastidiosa anche se non presentano sintomi...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
159,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
79,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA
ANNUALE
79,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
159,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 6 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
La commissione Ue può obbligare gli stati membri a rimuovere tutte le piante potenzialmente infettate dal batterio Xylella fastidiosa anche se non presentano sintomi d'infezione: è sufficiente che si trovino in prossimità delle piante già infettate. Lo ha stabilito la Corte Ue, secondo la quale l'abbattimento degli ulivi in Puglia è una «misura proporzionata all'obiettivo di protezione fitosanitaria nell'Unione ed è giustificata dal principio di precauzione, tenuto conto delle prove scientifiche di cui la Commissione disponeva al momento della sua adozione».


La commissione aveva imposto agli stati membri l'Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante colpite dal batterio Xylella, indipendentemente dal loro stato di salute, se situate in un raggio di 100 metri attorno alle piante infettate da tale batterio (senza indennizzo). Di conseguenza, la Regione Puglia aveva ordinato a diversi proprietari di uliveti nella provincia di Brindisi di abbattere gli ulivi infettati dal batterio Xylella e tutte le piante situate in un raggio di 100 metri attorno agli ulivi infetti. In seguito Il Tar Lazio aveva sospeso l'ordine di rimozione delle piante situate in prossimità degli ulivi infetti, portando la questione alla Corte di giustizia. Intanto la Corte indica che l'obbligo di rimuovere «immediatamente» tutte le piante ospiti in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette non è in contraddizione con l'obbligo di eseguire un opportuno trattamento fitosanitario, che comporta «se del caso», la rimozione della pianta. Tale trattamento preliminare riguarda, infatti, non la pianta in se stessa, bensì gli insetti «vettori» dell'infezione batterica e mira a limitare il rischio della diffusione di questi ultimi al momento della successiva rimozione della pianta. La Corte sottolinea, inoltre, che, il principio di precauzione «può giustificare l'adozione di misure di protezione, come la rimozione delle piante infette, e ciò quand'anche sussistano incertezze scientifiche al riguardo». Aps
Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero