La commissione aveva imposto agli stati membri l'Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante colpite dal batterio Xylella, indipendentemente dal loro stato di salute, se situate in un raggio di 100 metri attorno alle piante infettate da tale batterio (senza indennizzo). Di conseguenza, la Regione Puglia aveva ordinato a diversi proprietari di uliveti nella provincia di Brindisi di abbattere gli ulivi infettati dal batterio Xylella e tutte le piante situate in un raggio di 100 metri attorno agli ulivi infetti.
In seguito Il Tar Lazio aveva sospeso l'ordine di rimozione delle piante situate in prossimità degli ulivi infetti, portando la questione alla Corte di giustizia. Intanto la Corte indica che l'obbligo di rimuovere «immediatamente» tutte le piante ospiti in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette non è in contraddizione con l'obbligo di eseguire un opportuno trattamento fitosanitario, che comporta «se del caso», la rimozione della pianta. Tale trattamento preliminare riguarda, infatti, non la pianta in se stessa, bensì gli insetti «vettori» dell'infezione batterica e mira a limitare il rischio della diffusione di questi ultimi al momento della successiva rimozione della pianta. La Corte sottolinea, inoltre, che, il principio di precauzione «può giustificare l'adozione di misure di protezione, come la rimozione delle piante infette, e ciò quand'anche sussistano incertezze scientifiche al riguardo». Aps
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