Sembra proprio che non ci sia la possibilità, per l’ordinamento, di difendere se stesso e di assicurare la certezza del diritto e la corretta azione dei diversi attori che...
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DIFETTO DI COMPETENZA Questa sembra, in estrema sintesi, la regola enunciata dal giudice amministrativo nel dichiarare illegittimo l’annullamento dell’atto di trascrizione disposto dal prefetto a tutela dell’ordinamento: per difetto di competenza e non per illegittimità nel merito del provvedimento adottato. L’annullamento, secondo il giudice amministrativo, può essere disposto solo a seguito di un giudizio dinanzi al giudice civile, giacché si tratta dello stato delle persone. La sentenza del tribunale amministrativo riguarda, dunque, solo la competenza a provvedere e non il riconoscimento della legittimità dell’atto; anzi la chiara affermazione della illegittimità, suscita una sensazione di impotenza per la difficoltà di affermare la legalità. Chi impugnerà quella trascrizione ? Ci si sarebbe attesi la enunciazione di un principio opposto: la trascrizione di un matrimonio non prevista dall’ordinamento dello stato civile potrebbe essere disposta solo in attuazione di una sentenza, e non rimessa ad una scelta del sindaco.
CIASCUNO A SUO MODO È da vedere se il Consiglio di stato, al quale può essere proposto appello, confermerà questo orientamento. Intanto vale una logica molto diffusa nel costume del nostro paese: quanto è fatto, pur ritenuto illegittimo, rimane e prevale sul diritto. Inoltre, in una materia così delicata, ogni sindaco è invitato a fare quel che crede. Insomma, ciascuno a suo modo. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero