OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
Tutto il sito - Mese
6,99€ 1 € al mese x 12 mesi
oppure
1€ al mese per 6 mesi
Tutto il sito - Anno
79,99€ 9,99 € per 1 anno
Vivere in zona rossa non vuol dire non poter uscire mai dal proprio comune o dalla propria regione. Come precisato dalle Faq del governo relative al decreto-legge del 13 marzo e al dpcm del 2 marzo, sussistono infatti una serie di motivazioni che consentono di derogare le regole sugli spostamenti. Ovvero, in linea generale, fino al 6 aprile in zona rossa si potrebbe uscire dalla propria abitazione solo «per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un'altra Regione o Provincia autonoma)» e per fare «rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Non è invece consentito spostarsi «per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute». Tuttavia, munendosi di autocertificazione, ci si può spostare in deroga alla norma generale e non solo per fare la spesa nel comune accanto al proprio al fine di risparmiare, per fare volontariato o una passeggiata con o senza animale domestico, gettare la spazzatura, fare sport o andare a messa (avendo cura di scegliere una chiesa il più possibile vicina alla propria abitazione). Le eccezioni sono davvero tante.
Nuovo decreto, presidente Gimbe: «Troppi malati gravi per riaprire, in arrivo un picco»
LE DEROGHE
Le deroghe riguardano innanzitutto i giorni di Pasqua. Il 3, 4 e 5 aprile, è infatti accordata agli italiani per una sola volta al giorno la possibilità di spostarsi «verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro».
Inoltre, per l'intero periodo di riferimento, dunque fino al 6 aprile, è sempre possibile ricongiungersi (anche fuori dal Comune o dalla Regione) con il proprio coniuge o il propri partner, ma «solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione».
SECONDE CASE
Tra le eccezioni ora rientrano anche le seconde case, pure se in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), ma solo per« coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021».
Allo stesso modo è possibile spostarsi (anche tra Comuni, Regioni o Province autonome in aree diverse) «per dare assistenza a persone non autosufficienti», ma solo in numero non superiore «alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza», di norma non più di un parente adulto.
E' inoltre consentito ai genitori separati di spostarsi «per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti». Allo stesso modo è consentito ma fortemente sconsigliato per ovvi motivi legati al contagio e alla maggiore vulnerabilità delle persone anziane, accompagnare i propri figli dai nonni.
Infogram
Inoltre, precisa l'esecutivo, «la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19». Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero