Cesare Battisti per i quattro omicidi commessi quarant'anni fa dovrà scontare l'ergastolo anche se, a tempo debito e dopo un concreto percorso di rieducazione,...
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Pur rigettando, in linea con la Procura Generale, la richiesta del suo difensore, Davide Steccanella, di commutare la pena dal carcere a vita in 30 anni poi ridotti, per via del presofferto, a poco più di 20 anni e 7 mesi, i giudici hanno anche stabilito che la pena nel suo caso non è ostativa alla richiesta di benefici. Il che, tradotto in termini concreti, avendo lui già trascorso in cella 6 anni e mezzo circa, tra 3 anni e mezzo potrà chiedere la liberazione anticipata e poi permessi premio e misure alternative alla detenzione tenendo presente anche i periodi trascorsi in cella all'estero.
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Infatti nell'ordinanza depositata stamane la Corte, presieduta da Giovanna Ichino, scrive che a Battisti non è «applicabile il regime ostativo» previsto dalle norme e «potrà godere dei benefici penitenziari, in virtù di una progressione trattamentale, che è diretta attuazione» del principio costituzionale «della funzione rieducativa della pena anche per i condannati all'ergastolo», come ribadito da una recente sentenza della Consulta.
Il provvedimento, in linea con la tesi del sostituto pg Antonio Lamanna e che verrà impugnato dall'avvocato Steccanella, ripercorre in poche pagine la vicenda giudiziaria dell'ex Pac per arrivare a sostenere che il provvedimento di espulsione delle autorità boliviane, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa nel corso dell'incidente di esecuzione di venerdì scorso, non è illegittimo: sarebbero state «libere di espellere lo straniere illegalmente entrato nel loro territorio e di consegnarlo alle autorità del paese di origine», come è effettivamente avvenuto la mattina del 13 gennaio quando è stato preso in carico da poliziotti italiani che l'hanno imbarcato su un volo diretto a Ciampino. In più lui stesso, come ha messo a verbale, dal momento in cui a Santa Cruz de La Sierra gli è stato consegnato l'ordine di espulsione, sapeva di avere tre giorni di tempo per opporsi.
Tra i vari punti messi a fuoco anche la mancanza di alcun «dato che possa far ritenere che egli fosse stato temporaneamente consegnato dal Brasile - paese con cui l'Italia aveva firmato un accordo di estradizione che aveva fissato in 30 anni la pena da espiare - alla Bolivia e che dovesse quindi essere riconsegnato dai boliviani ai brasiliani, anzichè all'Italia.
Il Messaggero