Semplificazioni, ecco l'ultima versione del decreto con le nuove soglie

Semplificazioni, ecco l'ultima versione del decreto con le nuove soglie
Per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro la consultazione deve riguardare almeno dieci operatori e quindici operatori per lavori di...

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Per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro la consultazione deve riguardare almeno dieci operatori e quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. E’ pronta l’ultima bozza del decreto Semplificazioni del sistema Italia che dovrebbe essere approvata nelle prossime ore, sempre che venga trovato l'accordo.


CLICCA QUI per scaricare la bozza in Pdf

Parte dalle Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, Semplificazioni in materia di contratti pubblici. L’ultima versione contiene diverse novità. L’art. 2 disciplina le procedure applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a contratti relativi ad opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure di cui al presente  articolo si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve quindi avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Analogamente a quanto previsto all’articolo 1, il mancato rispetto del termine in questione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell’autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del funzionario per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante.  Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero