«È sordo e non ci ha detto nulla, nonno non può sposare la badante». Ma al 90enne il tribunale invece dice sì

Il tribunale civile di Perugia
di Egle Priolo
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Lunedì 1 Aprile 2024, 21:34 - Ultimo aggiornamento: 2 Aprile, 07:00

PERUGIA - Un anziano vedovo, un nuovo matrimonio con la badante da portare all'altare e la famiglia che si unisce granitica: questo matrimonio non s'ha da fare. Perché? Perché l'uomo «è sordo e non ci ha detto nulla». Due delle motivazioni arrivate davanti ai giudici per opporsi alle seconde nozze di un fratello e di un nonno, in qualche modo considerato dalla sua famiglia vittima delle mire della donna che ambisce alla sua eredità. Ma per la Prima sezione del tribunale civile di Perugia questi motivi di opposizione non sono validi e il matrimonio, se l'anziano vuole, si può fare.

Questo il contenuto del decreto dei giudici civili, per un procedimento discusso a gennaio e da poco pubblicato sul Notiziario della Corte d'appello di Perugia. Un caso molto particolare presentato dalle sorelle e i nipoti di un uomo di ottantanove anni pronto a convolare a nuove nozze. L'anziano, infatti, è rimasto vedovo da un anno e all'improvviso la famiglia scopre dei suoi progetti matrimoniali con una donna molto più giovane. Cinquantasei anni, conosciuta perché nel recente passato è entrata in casa e in famiglia perché impegnata ad assistere la moglie dell'uomo, malata e poi defunta. E proprio il non averlo comunicato ai parenti, tenuti all'oscuro fino alla pubblicazione delle partecipazioni, ha fatto ancora più inquietare sorelle e nipoti dell'anziano, convinti che la scelta del silenzio «fosse – si riassume nel Notiziario - un escamotage della donna per raggiungere scopi personali non contemplati dal vincolo coniugale».

Ma invece il tribunale civile ha ragionato in punta di diritto, con l’opposizione al matrimonio che, codice alla mano, può essere fatta «per qualunque causa che osti alla sua celebrazione». Quindi, per insussistenza delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio elencate dagli articoli dall'84 all'89 del codice civile: minore età, infermità di mente, parentela stretta tra i futuri coniugi o vincolo matrimoniale ancora valido. Nessuna, quindi, delle motivazioni addotte dalla famiglia: «Non rileva, infatti, la circostanza della mancata preventiva comunicazione ai parenti da parte del loro congiunto dell’intenzione di contrarre matrimonio, rientrando tale scelta nell’ambito dei profili comportamentali della persona, come pure non rileva la circostanza, comunque non certa, che la futura sposa sia sentimentalmente legata ad un altro uomo, poiché l’eventuale persistenza di un rapporto sentimentale con un’altra persona da parte di uno dei coniugi non è una condizione impeditiva del matrimonio, potendo eventualmente avere risvolti etici». E non basta nemmeno la sordità dell'anziano, che non risulta come appunto tra le condizioni ostative alla nuova unione. E all'uomo, nel frattempo, è stato chiesto qualcosa? Sì, si è presentato davanti al giudice ed «è apparso perfettamente consapevole della propria decisione e delle conseguenze patrimoniali che tale scelta ha nell’ambito della famiglia». Quindi, che matrimonio sia.

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