Esenzioni
Ecco chi è esentato dal versamento. Ecco l'elenco degli immobili:
- appartenenti agli enti statali e pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
- classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
- con destinazione a usi culturali (articolo 5-bis, Dpr n. 601/1973)
- destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze
- di proprietà della Santa sede s nei casi previsti dal trattato tra Italia e Vaticano
- appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
- posseduti e utilizzati dai soggetti individuati nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504/1992, per gli immobili destinati alle attività non lucrative previste dalla norma stessa. Alle medesime ipotesi si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall’articolo 91-bis del Dl n. 1/2012 (ad esempio in tema di immobile a utilizzazione mista), e il regolamento definito decreto Mef n. 200/2012.
Non pagano l’Imu, inoltre, i terreni agricoli:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
- situati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare Mef n. 9/1993
- situatati nei comuni delle isole minori dell’allegato A alla legge n. 448/2001
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Dallo scorso anno, ricordiamo, sono nuovamente esenti i fabbricati “merce” ossia gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa costruttrice. Il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 4/2023 ha tra l’altro specificato che l’imposta non è dovuta sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita.