Cosa è escluso
Sono invece escluse dal ravvedimento speciale le violazioni formali per le quali ci si può avvalere della specifica procedura regolata dai commi 166-173 della stessa legge di Bilancio 2023 e le violazioni rilevabili con il controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 36-bis, Dpr 600/1973, per le imposte sui redditi; articolo 54-bis, Dpr 633/1972, per l’Iva), che sono invece definibili attraverso la disciplina dettata dai commi 153-159.
La procedura inoltre non è utilizzabile per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero e non incide su eventuali ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), con la conseguenza che le somme versate per quelle regolarizzazioni non possono essere chieste a rimborso. Il ravvedimento speciale, inoltre, non vale per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.