Trattamento integrativo
Ai commi da 21 a 25 dell’articolo 1 della legge 213/2023 è previsto, infatti, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con un reddito fino a 40mila euro, il riconoscimento di una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde, corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, a titolo di trattamento integrativo speciale. La somma, riconosciuta a titolo di trattamento integrativo speciale, non concorre alla formazione del reddito.