I lavoratori coinvolti
Le disposizioni, nell’indicare, quali destinatari dei benefici i lavoratori del settore della somministrazione di alimenti e bevande, rimandano all’articolo 5 della legge n. 287/1991. La norma, al comma 1, distingue gli esercizi in:
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume) e di latte, quali ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia, quali bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari
- esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili
- esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.