«Considerato che l'inserimento -si legge nel comunicato del giudice sportivo- di tale nominativo nell'elenco di 25 calciatori non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a) CGS, delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con la punizione sportiva della perdita della gara
per 0-3».
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