Massacra di botte un uomo, condanna definitiva per un 34enne di Montefiascone. La Cassazione ha dichiarato inammissibile...
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
Tutto il sito - Mese
6,99€ 1 € al mese x 12 mesi
Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese
oppure
1€ al mese per 6 mesi
Tutto il sito - Anno
79,99€ 9,99 € per 1 anno
Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
Massacra di botte un uomo, condanna definitiva per un 34enne di Montefiascone.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore dell’imputato confermando la condanna, comminata dal Tribunale di Viterbo e dalla Corte d’Appello di Roma.
Il 13 luglio 2018 il giudice del Tribunale di Viterbo aveva dichiarato il 34enne d Montefiascone responsabile del reato di lesioni volontarie gravi, in relazione alla durata della malattia superiore a 40 giorni, condannando l’imputato a 2 anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La vittima secondo quanto emerso durante il dibattimento aveva riportato danni al setto nasale.
Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione articolando tre motivi. Secondo l’avvocato sarebbe stata “viziata” l’identificazione dell’autore in quanto avvenuta tramite soprannome. In secondo luogo i giudici, sempre per la difesa, hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante solo in relazione agli asseriti esiti permanenti estetico funzionali pur in assenza di specifica prova (non essendo efficiente il certificato del medico curante della persona). E terzo non sarebbero state applicate le circostanze attenuanti generiche e la non menzione.
Per la Suprema Corte però il ricorso non merita accoglimento. «Il primo motivo è inammissibile - si legge nelle motivazioni della sentenza -. L’identificazione è avvenuta con soprannome e sulla base di convergenti indicazioni testi oculari». Il secondo motivo invece non è fondato. La Cassazione ha ribadito che è da considerare “sfregio permanente” qualunque danno incida, sia pure in misura minima, sulle linee del volto.
«Lo sfregio permanente - scrivono i giudici - è integrato da qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico- fisiognomica dello stesso». Il terzo motivo del ricorso, sulla non menzione della condanna, per gli ermellini non merita accoglimento.
La condanna a 2 anni per lesioni gravi, per il 34enne di Montefiascone, è quindi definitiva. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero