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Assegno unico, arrivano i primi controlli sulle istanze presentate, e intanto l’Inps mette alcuni paletti sulla questione figli maggiorenni e coppie separate. Sono oltre 70mila le domande presentate su un potenziale di 100mila famiglie umbre che ne potrebbero beneficiare, ma ora arrivano altri chiarimenti sul da frasi con tanto di precisazioni contenute in un messaggio dell’Istituto di previdenza che spiega alcune condizioni riguardo ai figli maggiorenni, sui redditi annuali, ma anche sulla spinosa questione dei genitori separati. Ma andiamo con ordine: secondo le prime stime sarebbero alcune centinaia le richieste da parte dell’Inps di una documentazione aggiuntiva per la verifica del possesso di alcuni requisiti, controlli che permetteranno, in caso di correttezza delle pratiche, di dare avvio al pagamento dell’assegno unico che, è bene ricordare, è un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo. Ma è con la nuova precisazione dell’Inps che si dovrà fare attenzione. Tra i punti principali elencati dall’Istituto c’è quello del beneficio pagato per i figli maggiorenni. Tra gli esempi (ma ci sono altre casistiche da controllare attentamente) c’è quello che l’assegno “è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età solo se frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale”. Mentre sempre con riferimento al figlio maggiorenne fino ai 21 anni “che però svolga un'attività lavorativa e possegga un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, facente parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione)”. Altro esempio: «Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda la norma prevede la possibilità che il figlio presenti domanda di assegno per conto proprio. In tale caso, la domanda del figlio comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante. Qualora invece prosegua la validità della domanda presentata da uno dei due genitori/affidatario e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne”.
Il Messaggero