Serie B, il Tar dichiara inammissibile il ricorso del Venezia contro i playout

Serie B, il Tar dichiara inammissibile il ricorso del Venezia contro i playout
È stato dichiarato «inammissibile per difetto di giurisdizione» il ricorso amministrativo proposto dal Venezia Football Club per chiedere l'annullamento del...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
159,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
79,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA
ANNUALE
79,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
159,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 6 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
È stato dichiarato «inammissibile per difetto di giurisdizione» il ricorso amministrativo proposto dal Venezia Football Club per chiedere l'annullamento del Comunicato del 30 maggio scorso con il quale il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso pubblica la classifica finale del Campionato Serie BKT 2018/2019 di calcio, comunicando il calendario delle gare di andata e ritorno di play out. La decisione arriva con sentenza dal Tar del Lazio. 


Il Tar, premettendo che la normativa prevede che siano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche», ha rilevato: «che nel caso di specie non risulta impugnato un provvedimento che abbia determinato l'ammissione o l'esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche; che avere pubblicato la classifica del Campionato come risultante dal rientro del Palermo in coda alla classifica, per effetto della sentenza del giudice sportivo, e fissato la data dei play out, è attività meramente esecutiva delle previsioni esistenti prima del Campionato». In aggiunta a questo, i giudici amministrativi hanno ritenuto anche: «che l'interesse azionato non rientra tra quelli tutelati in sede giurisdizionale; che il principio di autonomia che caratterizza i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica, salvi i casi di rilevanza per quest'ultimo di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, non consente di estendere la giurisdizione del giudice amministrativo oltre i casi espressamente previsti; che la controversia appare rientrare nell'ambito della disciplina riservata all'ordinamento sportivo, ovvero delle questioni aventi ad oggetto 'l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportivè». Alla luce di tutto questo, il Tar ha dichiarato il ricorso «inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione».
Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero