È stato dichiarato «inammissibile per difetto di giurisdizione» il ricorso amministrativo proposto dal Venezia Football Club per chiedere l'annullamento del...
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Il Tar, premettendo che la normativa prevede che siano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche», ha rilevato: «che nel caso di specie non risulta impugnato un provvedimento che abbia determinato l'ammissione o l'esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche; che avere pubblicato la classifica del Campionato come risultante dal rientro del Palermo in coda alla classifica, per effetto della sentenza del giudice sportivo, e fissato la data dei play out, è attività meramente esecutiva delle previsioni esistenti prima del Campionato». In aggiunta a questo, i giudici amministrativi hanno ritenuto anche: «che l'interesse azionato non rientra tra quelli tutelati in sede giurisdizionale; che il principio di autonomia che caratterizza i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica, salvi i casi di rilevanza per quest'ultimo di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, non consente di estendere la giurisdizione del giudice amministrativo oltre i casi espressamente previsti; che la controversia appare rientrare nell'ambito della disciplina riservata all'ordinamento sportivo, ovvero delle questioni aventi ad oggetto 'l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportivè». Alla luce di tutto questo, il Tar ha dichiarato il ricorso «inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione». Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero