Plusvalenze, ecco le motivazioni della sentenza: «Metodo di valutazione non attendibile»

Inchiesta plusvalenze, ecco le motivazioni della sentenza: «Metodo di valutazione non attendibile»
La FIGC ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui il Tribunale federale ha prosciolto le 11 società e i 59 dirigenti deferiti dalla Procura. E proprio il metodo...

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La FIGC ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui il Tribunale federale ha prosciolto le 11 società e i 59 dirigenti deferiti dalla Procura. E proprio il metodo utilizzato dalla Procura per valutare le plusvalenze non è stato considerato attendibile per definire i valori “gonfiati” degli scambi e delle trattative. 

«In sostanza, il Tribunale ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile ‘il’ metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore - si legge nel comunicato ufficiale -. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato.

E non è un caso che nella stessa Relazione dell’attività inquirente si faccia riferimento alla difficoltà di individuazione del fair value perché non assistito da un adeguato livello di elaborazione scientifica, tanto che nell’individuare o, meglio, nell’indicare il valore del diritto sul mercato di riferimento, la Procura Federale non può esimersi dal riconoscere di essersi rifatta ai parametri individuati da ‘Dottrina e prassi’ ma a parametri che, per quanto definiti oggettivi, non tengono conto (perché è sostanzialmente impossibile individuarle) della soggettività delle situazioni delle società cedenti e cessionarie, nonché della valutazione prospettica della seconda rispetto all’acquisto.

Plusvalenze, il tribunale Figc ha assolto Agnelli, De Laurentiis e tutte le società coinvolte

Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro perché, in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione».

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Il Messaggero