Caso Bernardini: 5 punti di penalità, multa di 5.000 euro e stop al campo della Virtus Olympia per l'aggressione all'arbitro

Caso Bernardini: 5 punti di penalità, multa di 5.000 euro e stop al campo della Virtus Olympia per l'aggressione all'arbitro
E' arriva la decisione del giudice sportivo sull'aggressione all'arbitro della sezione di Ciampino Riccardo Bernardini, colpito e mandato in ospedale a San Basilio,...

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E' arriva la decisione del giudice sportivo sull'aggressione all'arbitro della sezione di Ciampino Riccardo Bernardini, colpito e mandato in ospedale a San Basilio, alla periferia nord-est di Roma, al termine della gara del campionato di Promozione Virtus Olympia-AtleticoTorrenova. Dopo quasi venti giorni di attesa (dovuti al ritardato invio del referto da parte del direttore di gara, ricoverato in ospedale) è stata deliberata la sentenza.


Che prevede una nulta di 5.000 euro per la società Virtus Olympia, cinque punti di penalizzazione in classifica (la squadra ne ha collezionati appena 6) e l'obbligo di giocare le prossime gare del campionato (fino a maggio, dunque) a porte chiuse. 

Una sentenza che, come spiega il giudice sportivo, è dettata dall'applicazione dell'attuale normativa prevista dal Codice di Giustizia Sprotiva, che (in attesa delle riforma annunciata da Gravina) non prevede l'esclusione dal campionato per chi aggredisce gli arbitri. Limite che non può essere valicato, come testimoniai l precedente della scorsa stagione, quando la Roma VIII, dopo un'aggressione all'arbitro al termine di una partita di Coppa Lazio, in primo grado la società fu esclusa dal campionato mentre dopo il ricorso i giudici furono costretti a riammetterla (anche qui squalifica del campo, punti di penalizzazione e maxi-multa) in quanto si era andati oltre quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Il giudice sportivo ha inoltre deciso di squalificare altri tesserati: 
Luciano Corsi (dirigente Cirtus Olympia): fino al 31/ 3/2019
Perché, a fine gara teneva nei confronti della terna arbitrale comportamento intimidatorio minacciandola gravemente. Per mancanza di assistenza dovuta all’arbitro a fine gara

Yuri Alviti (Atletico Torrenova) fino al 14/12/2018
Allontanato per proteste nei confronti della terna arbitrale, alla fine del primo tempo reiterava altre proteste.

Daniel De Palma (Virtus Olympia) cinque gare
Perché, a fine gara teneva nei confronti della terna arbitrale comportamento intimidatorio minacciandola gravemente. Per mancanza di assistenza dovuta all’arbitro a fine garaùù

Fabrizio Pasquetto (Virtus Olympia) tre gare
Espulso per proteste nei confronti dell’arbitro rivolgeva ad un assistente arbitrale gravi minacce a fine gara

Questo il dispositivo della sentenza:

Visti gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe pervenuti a questo Organo Giudicante in data 28/11/2018 alle ore 17.17.
- Per indebita presenza alla fine del primo tempo nella zona antistante gli spogliatoi di persona non identificata riconducibile alla società. Tale soggetto l’arbitro lo riconosceva fra gli aggressori a fine gara. -
Perché propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano alla terna arbitrale gravi offese e minacce.
- L’arbitro riferisce che a fine partita, nel fare rientro negli spogliatoi notava il cancello che separa la zona riservata ai tesserati e l’area tribuna era aperto. Da detto cancello entravano tre soggetti mescolandosi fra calciatori e dirigenti. Uno di detti soggetti colpiva violentemente con uno schiaffo al volto l’arbitro all’altezza dello zigomo facendolo barcollare. Immediatamente dopo l’arbitro veniva colpito con un altro schiaffo che gli faceva perdere l’equilibrio facendolo cadere a terra battendo la testa e perdendo i sensi.
- L’assistente arbitrale n. 2, che come prassi è il primo ufficiale di gara a fare rientro negli spogliatoi, a fine gara notava due individui intenti a scavalcare il cancello che divideva l’area spogliatoi dalla tribuna.
- Detti individui avvicinavano l’arbitro colpendolo con due forti schiaffi. Riferisce l’assistente che l’arbitro cadeva in terra a peso morto battendo la nuca, provocandogli una ferita con copiosa fuoriuscita di sangue. I due aggressori si sono dileguati precipitosamente.
- L’arbitro è stato soccorso prontamente dal massaggiatore della società ATLETICO TORRENOVA che con il proprio efficace intervento metteva in sicurezza l’arbitro che correva il rischio di soffocare.
- L’assistente arbitrale n. 1, riferisce che alcuni tifosi tentavano di sfondare un cancello chiuso con catena.
– All’interno degli spogliatoi, a fine gara sostavano estranei riconducibili alla società che tenevano comportamento minaccioso nei confronti dei tesserati della squadra avversaria.
- L’arbitro, con autoambulanza, veniva trasportato al Policlinico Umberto I di Roma e ricoverato fino al 23.11.2018 con diagnosi di trauma cranico, focolai contusivi-emorragici in sede basale, fronte olfattoria con notevole prevalenza sinistra, ove si rileva una raccolta ematica di 3 cm. Prognosi di gg 60 (sessanta).

Questo Organo Giudicante, considerato che per quanto indicato non può che applicarsi quanto prevede il Codice di Giustizia Sportiva all’art. 14 dal titolo “Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori” che dispone per fatti violenti commessi in occasione delle gare sia interne che esterne sul proprio impianto sportivo, la sanzione dell’ammenda, per le società non appartenenti alla sfera professionistica, da 500,00 euro a 15.000,00 euro. La norma, pertanto, non prevede l’esclusione dal campionato di competenza. Come recita il codice la responsabilità delle società per i fatti compiuti dai propri sostenitori, è, infatti, differente rispetto ai casi di responsabilità oggettiva per fatti compiuti da propri tesserati. Inoltre, considerata la gravità del fatto si ritiene opportuno infliggere la sanzione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 18 del CGS nella misura di cui in dispositivo. Questo Organo Giudicante dovendo scrupolosamente attenersi alle normme vigenti In virtù degli artt. 14 e 18 del CGS DELIBERA 

a) Di infliggere alla società VIRTUS OLYMPIA ROMA SB l’ammenda di euro 5.000,00, nonché la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nel Campionato di Promozione della corrente stagione sportiva.

b) Di disporre, con decorrenza immediata, l’obbligo, di disputare le gare interne in totale assenza di pubblico fino al 31.05.2019.  Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero