Niente multa per chi sosta oltre l'orario pagato sulle strisce blu. Lo ha confermato il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Umberto Del Basso De Caro rispondendo...
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«Niente multa, insomma, - ribadisce il Mit - perché in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall'articolo 157, comma 6, e precisamente l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l'obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo».
Ma, obiettano alcuni Comuni, un parere del ministero dell'Interno del 2003 dice il contrario. Su questo, il Ministero dei Trasporti risponde che «non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il ministero dell'Interno: quest'ultimo, infatti - precisa il Mit - in seguito a un riesame della propria posizione espressa nel 2003, ha successivamente (nel 2007) condiviso la disamina della tematica svolta dal Mit ed emesso (nel 2010) una serie di pareri in tal senso, pareri condivisi dal Servizio della Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza».
E su come recuperare i mancati pagamenti, il Mit spiega ancora che «le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice civile e dal Codice del consumo». Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero