È l'articolo 53 del Testo Unico degli enti locali a regolare le dimissioni presentate dal sindaco, che diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni...
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L'avvio della procedura spetta al Prefetto che contemporaneamente nomina un Commissario
prefettizio, in carica fino alla conclusione della procedura dello scioglimento, che termina, su proposta del ministro dell'Interno, per decreto del presidente della Repubblica con la contestuale nomina di un commissario straordinario.
Tutta la procedura di scioglimento si deve concludere entro 90 giorni. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta. Il commissario straordinario resterà in carica fino a nuove elezioni, al primo turno elettorale amministrativo utile.
In caso di mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, invece, è l'articolo 52 sempre del Testo unico a regolare la procedura. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e
viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un
commissario ai sensi dell'articolo 141, con un decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministero dell'Interno.
Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile
previsto dalla legge. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero