Roma, il Tar: «Via gli ambulanti intorno all'Olimpico durante le partite»

Roma, il Tar: «Via gli ambulanti intorno all'Olimpico durante le partite»
È legittima l'ordinanza con la quale il prefetto di Roma nel 2008 vietò la sosta dei veicoli di vendita di generi alimentari e gadget nel raggio di 200 metri...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
159,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
79,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA
ANNUALE
79,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
159,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 6 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
È legittima l'ordinanza con la quale il prefetto di Roma nel 2008 vietò la sosta dei veicoli di vendita di generi alimentari e gadget nel raggio di 200 metri dallo Stadio Olimpico di Roma in occasione delle partite di calcio; ma deve essere annullata nella parte in cui non ha contemplato per gli ambulanti l'indicazione di aree di posteggio alternative sulle quali poter esercitare la loro attività commerciale.


L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto in parte un ricorso proposto da alcuni ambulanti, i quali sollecitavano l'annullamento del provvedimento prefettizio proprio perché, a loro avviso, aveva imposto un divieto indiscriminato, senza indicare postazioni alternative dove continuare a svolgere legittimamente la loro attività.
Per i giudici amministrativi «il provvedimento - si legge nella sentenza - risulta adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti dell'urgenza e della grave necessità nonché sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico tutelato». Nel vietare però lo stazionamento nell'area circoscritta in un raggio di 200 metri dall'area riservata, per il Tar il Prefetto avrebbe dovuto individuare altro posteggio in sostituzione di quello revocato di superficie equivalente, tale da consentire agli odierni ricorrenti l'esercizio dell'attività commerciale per la quale sono stati autorizzati. La conclusione:
«Il ricorso merita di essere accolto in parte qua e per l'effetto l'ordinanza prefettizia del 14 maggio 2008 deve essere annullata nella parte in cui non ha contemplato, sulla base del diritto riconosciuto, ai titolari di posteggi volti all'esercizio della vendita al dettaglio, l'indicazione di aree di posteggio alternative sulle quali poter esercitare l'attività commerciale in occasione delle partite di calcio». Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero