Il Tar del Lazio ha sospeso l'ordinanza con la quale è stato disposto il divieto in un'ampia zona, costituente praticamente tutto il Centro storico di Roma,...
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Il Tar, considerato che «le ordinanze contingibili ed urgenti rappresentano il rimedio approntato dall'ordinamento per far fronte a situazioni di emergenza impreviste» e ricordato che «deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se 'temporalmente delimitatè e, comunque, nei limiti della 'concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiarè», ha rilevato che nel caso specifico contestato «gli episodi richiamati nelle relazioni depositate in atti, non appaiono di entità tale da configurare una vera e propria 'emergenzà, non altrimenti fronteggiabile e non giustificano, pertanto, il divieto indiscriminato e più volte reiterato, di svolgere un'attività lecita e comunque avente caratteristiche analoghe a quella dei cosiddetti 'artisti di stradà, oggetto di specifica regolamentazione da parte di Roma Capitale».
In più, considerando «che permane tuttora il dovere dell'amministrazione di adottare la disciplina organica anche dell'attività svolta dai cosiddetti centurioni, la quale richiede, quantomeno, il rilascio di un previo titolo autorizzativo», il Tar ha rilevato che «dall'istruttoria disposta dal Collegio, è emerso come l'iter di approvazione di siffatta regolamentazione, non sia stato nemmeno avviato». Fissata per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 6 dicembre prossimo. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero