Cassazione sanziona prof romano che non si informava sugli orari

Cassazione sanziona prof romano che non si informava sugli orari
Non solo gli studenti ma anche i "prof" hanno l'obbligo di informarsi degli orari in cui devono presentarsi in classe a svolgere le lezioni: non è infatti...

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Non solo gli studenti ma anche i "prof" hanno l'obbligo di informarsi degli orari in cui devono presentarsi in classe a svolgere le lezioni: non è infatti compito della scuola, comprese quelle di alta formazione come le Accademie, avvertire i docenti dell'inizio dei loro corsi con relativa tabellina dei giorni di presenza. Lo sottolinea la Cassazione che ha confermato la sospensione dal servizio per un mese con relativa perdita dello stipendio nei confronti di un docente, Marcello C., pianista accompagnatore presso l'Accademia nazionale di Danza di Roma. Il maestro era stato assente in maniera «consecutiva e ingiustificata» dal quattordici ottobre al tre dicembre del 2008. Contro il provvedimento punitivo preso dalla direzione dell'Accademia, e confermato dal Tribunale di Roma e poi anche dalla Corte di Appello nel 2016, il maestro ha protestato in Cassazione sostenendo che «sarebbe stato onere della stessa Accademia comunicargli nominativamente quando avrebbero avuto inizio le sue lezioni», dal momento che - a suo dire - ai prof dell'Accademia si deve applicare una disciplina diversa rispetto ai docenti delle scuole primarie e secondarie.


LA CONDANNA

Per gli
ermellini, invece, non merita obiezioni il verdetto della Corte di Appello per cui «è obbligo basilare del lavoratore rendere la prestazione per la quale è retribuito, ed è corrispettivo onere di diligenza prendere tempestiva conoscenza delle relative modalità». Anche l'eventuale «mancata affissione in bacheca dell'orario dei suoi corsi» non «avrebbe legittimato» il maestro pianista ad assentarsi. L'autonomia riconosciuta all'Accademia nell'articolazione dei corsi e degli orari, proseguono i supremi giudici, «non esonerava il docente dal prenderne conoscenza, in assolvimento degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione, funzionali al corretto assolvimento della stessa». In un estremo tentativo di difesa, il docente ha detto di aver presentato una richiesta per fruire di un permesso di trenta giorni e «non avendo l'Accademia presentato alcun provvedimento di diniego, l'istanza di permesso avrebbe dovuto essere considerata accolta». Al prof assenteista i supremi giudici hanno replicato che «la semplice domanda di permesso non legittimava il docente ad assentarsi dal lavoro senza attendere la formale autorizzazione del datore, non risultando alcuna previsione o prassi aziendale che assimilasse la mancata risposta all'autorizzazione». Il maestro è stato condannato anche a pagare 2700 euro di spese legali. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero