Viaggiando a bordo del suo motorino, era stata travolta da un enorme cartellone pubblicitario ed era rimasta ferita. Ora, la corte di Cassazione ha stabilito che la...
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Per la Cassazione, invece, la pubblica amministrazione è responsabile dei danni, salvo che si dimostri che l’incidente «sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi» e «non eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione», si legge nella sentenza. I giudici di primo grado, in effetti, avevano sottolineato come il vento che aveva sollevato i cartelloni non fosse un evento imprevedibile ed eccezionale, e aveva escluso un comportamento anomalo da parte della donna rimasta ferita.
Gli ermellini specificano anche che il Codice della strada «prevede genericamente per il Comune l’obbligo di manutenzione degli impianti strettamente pertinenti alla fluidità della circolazione» e, nello specifico, che gli enti proprietari delle strade debbano «vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari. Gli stessi sono obbligati anche a vigilare sullo stato di conservazione e buona manutenzione degli stessi». Per i giudici, quindi, «il contratto di gestione stipulato da Roma Capitale con la ditta non liberava affatto l’ente locale dal dovere di vigilanza (e quindi di custodia) sulla corretta esecuzione di esso, e dalla supervisione sulle situazioni complessive di pericolo che si potevano determinare». Per questi motivi la sentenza è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla corte d’Appello per un nuovo processo di secondo grado. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero