Parapiglia in campo ma non sufficiente per la sospensione: si rigioca la sfida Brictense-Cittaducale

Parapiglia in campo ma non sufficiente per la sospensione: si rigioca la sfida Brictense-Cittaducale
RIETI - Dovrà essere ripetuta la gara tra Brictense e Cittaducale. La partita, valida per la decima giornata del girone B di Prima categoria, in programma domenica 26...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
159,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
79,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA
ANNUALE
79,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
159,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 6 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno

RIETI - Dovrà essere ripetuta la gara tra Brictense e Cittaducale. La partita, valida per la decima giornata del girone B di Prima categoria, in programma domenica 26 novembre, era stata sospesa dal direttore di gara a metà secondo tempo. Dopo il gol del pareggio di Cittaducale (3-3) siglato da D’Amelia, si è acceso un parapiglia tra le due squadre con diversi tesserati della Brictense in campo per protestare all’indirizzo del direttore di gara e per inveire contro i calciatori di Cittaducale, portando l’arbitro a sospendere la gara definitivamente. Il giudice sportivo, tramite un comunicato, ha reso noto i provvedimenti in merito alla gara in questione: 6 squalifiche per la Brictense, multe per entrambe le società (il doppio alla Brictense) e ripetizione della gara.

Il comunicato della Lnd

«Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe

- al 24' del secondo tempo a seguito di una rete realizzata dalla società Cittaducale, i calciatori in panchina della società Brictense Fratini Andrea, Piombo Manolo, Ranazzai Mattia, Del Nari Riccardo entravano indebitamente sul terreno di gioco inveendo contro i calciatori della squadra avversaria causando una zuffa che coinvolgeva tesserati di entrambe le società.

- Nella circostanza i calciatori De Angelis Giovanni e Medda Marcello rivolgevano all'arbitro espressioni offensive (pezzo di m. Ed altro) contemporaneamente lo avvicinavano con veemenza e lo toccavano ripetutamente sulle braccia nelle spalle facendolo indietreggiare. Il direttore di gara veniva tutelato con l'intervento di un dirigente della società BRICTENSE che allontanava i propri calciatori.

- l'arbitro riferisce che non è stato in grado di riconoscere calciatori e dirigenti della società CITTADUCALE perchè la visuale gli era stata impedita. Nel corso della zuffa venutasi a creare sul terreno di gioco, persona riconducibile alla società BRICTENSE entrava in campo e sferrava un colpo alla nuca ad un calciatore della squadra avversaria procurandogli dolore e rendendo necessarie le cure del massaggiatore.

- In conseguenze di quanto sopra trascorsi circa 5 minuti di sospensione, discutendo con i dirigenti e capitani di entrambe le squadre riteneva che non si poteva garantire il regolare svolgimento la gara per ragioni di incolumità fisica e pertanto l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la stessa non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per continuarla considerando anche le offese da parte dei sostenitori della squadra Brictense.

- Tutto ciò premesso, appare evidente che la zuffa non era accompagnata da atti violenti nei confronti del direttore di gara il quale non ha messo in atto tutti i poteri a sua disposizione previsti dal regolamento per verificare o meno se esistevano le condizioni per un normale prosieguo dell'incontro, convocando i capitani e chiedere la loro collaborazione. Inoltre l'arbitro non è riuscito ad identificare nessun tesserato della società Cittaducale che avrebbe partecipato alla zuffa di cui sopra.

DELIBERA 1) di annullare il provvedimento di sospensione adottato dall'arbitro;

2) di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe danda mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di conseguenza;

3) di comminare alla società Brictense e Cittaducale l'ammenda rispettivamente, di euro 200 e euro 100;

4) di comminare ai calciatori della società Brictense De Angelis Giovanni e Medda Marcello la squalifica di 4 gare effettive;

5) di comminare ai calciatori della società Brictense, Fratini Andrea, Piombo Manolo, Ranazzi Mattia e Demari Riccardo la squalifica di una gara effettiva»

Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero