Zona arancione e rossa, da oggi nuovo Dpcm. Parrucchieri, spostamenti, amici: cosa possiamo fare

Zona arancione e rossa, da oggi nuovo Dpcm. Parrucchieri, spostamenti, amici: cosa possiamo fare
Cosa cambia oggi? I colori delle regioni e quindi i divieti che, a seconda che si abiti in zona rossa o zona arancione o gialla, torneranno a scandire la nostra vita: dagli...

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Cosa cambia oggi? I colori delle regioni e quindi i divieti che, a seconda che si abiti in zona rossa o zona arancione o gialla, torneranno a scandire la nostra vita: dagli spostamenti alla spesa, dalle visite ad amici e parenti fino alla possibilità di fare sport e andare dal parrucchiere o dall'estetista (ma quest'ultima solo in zona gialla e arancione). Per tutte le regioni valgono le nuove misure anti coronavirus: il divieto di spostamento fra una regione e l'altra e il coprifuoco dalle 22 alle 5. Ci si può spostare solo «una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi». È in ogni caso fortemente raccomandato, si legge, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze motivate. 

Se ci si muove deve essere solo per - dice il decreto del 14 gennaio 2021 - «esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Inoltre, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

 

Nuovo Dpcm ----> Scarica il Pdf

Novità seconde case: diversamente alle regole valide durante le feste di Natale, questo Dpcm per contrastare l'epidemia Covid permette di spostarsi nelle seconde case, anche se si trovano in un'altra regione rispetto alla propria residenza.

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Zona rossa fino al 31 gennaio: Lombardia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano

Nel decreto la zona rossa è quella caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Gli spostamenti sono consentiti solo all'interno del proprio comune. Ci si può muovere:

- per motivi di lavoro, salute o necessità;
-  tra le 5.00 e le 22.00, una volta al giorno, all’interno dello stesso Comune, verso una sola abitazione privata, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
-  dai Comuni fino a 5.000 abitanti, tra le 5.00 e le 22.00, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Si può sempre far ritorno al proprio domicilio o alla propria residenza (è quella che compare nei registri dell'anagrafe e quindi subito verificabile, è la dimora abituale). Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (può essere diverso dalla propria residenza). Sul sito del governo si cita questo esempio: «le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per ricongiungersi nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi». E l'abitazione? «Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica - si legge nel Faq del governo - Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze».

 

 

 

 

Inoltre si può:

- dare assistenza a persone non autosufficienti anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, «ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma».

- se si è separati, raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, tra Regioni e tra aree differenti.

- fare la spesa in un altro comune se c'è «convenienza economica»

- andare in un altro comune per esigenze lavorative

- raggiungere i luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro

- portare fuori il cane

- fare una passeggiata e/o attività motoria, ma esclusivamente vicino alla propria abitazione

- raggiungere parchi e giardini pubblici 

- viaggiare in auto insieme a persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina

- dedicarsi a lavori agricoli destinati alla produzione per autoconsumo (esempio: raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) anche in un comune o una regione in cui non si risiede.  L'autodichiarazione deve essere completa di tutti i dettagli che attestino l'attività. 

Non si può fare visita alle persone detenute in carcere «non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute». Per le persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero bisogna contattare la Direzione sanitaria della struttura e indìformarsi.

Bar e ristoranti in zona rossa: solo asporto e domicilio

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Non si può consumare nei pressi del locale. 

Quali negozi sono aperti?

 Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Rimangono accessibili anche le concessioanrie di auto, e poi tutte le attività di vendità raggruppate nell'Allegato 23 del decreto. Per queste attività, qui di seguito elencate, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. 

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di biancheria personale

• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

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Quali negozi rimangono chiusi?

Quelli che vendono calzature, abbigliamento e gioielli. Sono sospesi anche i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Posso andare dall'estetista o dal parrucchiere in zona rossa?

Sì. Sono aperti in zona rossa:

- gli esercizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicci

- le attività delle lavanderie industriali

 - le tintorie

- i servizi di pompe funebri e attività connesse

- i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Non si può andare dall'estetista. I centri estetici sono chiusi. 

Si può fare sport?

Caccia e pesca sono sospese. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Lo svolgimento degli sport di contatto  sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
 

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Zona arancione fino al 31 gennaio: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta.

Nel decreto la zona arancione è quella caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Le differenze rispetto alla zona rossa sono poche ma significative.

Gli spostamenti sono consentiti solo all'interno del proprio comune  È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli. Gli sport di contatto sono sospesi. 

Si può, in orari compresi tra le 5.00 e le 22.00 far visita a persone detenute, solo se il carcere si trova in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni delle regioni dell’area “arancione”. Per far visita alle persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero bisogna prendere contatto con la Direzione sanitaria della struttura.

 

Zona gialla: Campania, Basilicata,  Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana

 permanenza nei locali da parte dei clienti è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. 

Musei aperti

 Musei aperti dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tornano fruibili con tutte le misure sanitarie anche le mostre. 

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Il Messaggero