Mr. Rain, perchè nell'esibizione finale non c'era il coro dei bambini?

L’artista, solitamente, si esibisce sul palco dell’Ariston con 7 bambini e proprio loro sono il centro della questione

L’artista, solitamente, si esibisce sul palco dell’Ariston con 7 bambini e proprio loro sono il centro della questione
Sanremo fa i conti con il caso Mr. Rain. L’artista, solitamente, si esibisce sul palco dell’Ariston con 7 bambini e proprio loro sono il centro della questione....

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Sanremo fa i conti con il caso Mr. Rain. L’artista, solitamente, si esibisce sul palco dell’Ariston con 7 bambini e proprio loro sono il centro della questione. Mr. Rain è nella top 5 e ha dovuto rinunciare al suo coro speciale. Il cantante si è esibito da solo: per legge i minori non possono apparire in tv dopo la mezzanotte.


Cosa è successo

E così Mr. Rain ha cantato Supereroi, il suo brano, senza i bambini. La Rai ha provato a lavorare per risolvere il problema, o quanto meno aggirarlo. La deroga per superare l’ostacolonon è arrivata. In precedenza Amadeusaveva detto: «Ne stiamo parlando,  lui, però, non può essere penalizzato. Troveremo il modo di fargli fare un’esibizione esattamente nel modo in cui l’ha fatta nelle altre sere, ovvero con tutti i bambini».


La legge

 La tutela dei minori rappresenta un'importante linea di attività dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6 lett. b) n.6 della legge 249/97. La vigente disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti in generale (artt. 3 e 4 del Testo Unico della radiotelevisione), oltre a garantire la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, vieta le trasmissioni che anche in relazione all'orario di messa in onda, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori.

Sono altresì vietate scene che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo. Inoltre, individua ulteriori precise disposizioni in materia di tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva. In materia di tutela dei minori è fondamentale il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, approvato il 29 novembre 2002, recepito poi dalla legge 112/2004 e dal Testo Unico della radiotelevisione (art. 34), che ha contribuito, in particolare, ad introdurre un sistema di tutela differenziata per fasce orarie. Le violazioni alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione Tv e minori e del Testo Unico della radiotelevisione sono sanzionate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni oltre che dal Comitato di applicazione del Codice (art. 35 del Testo Unico della radiotelevisione).

Con la delibera n. 51/13/CSP l'Autorità ha adottato il nuovo regolamento sulle misure tecniche per i servizi di video on demand dirette ad impedire che i minori accedano a programmi gravemente nocivi, prevedendo che I fornitori di tali servizi implementino una funzione di parental control che inibisca la visione di tali programmi ai minori, declinandone le carattersitiche. Con la delibera n 52/13/CSP l'Autorità ha individuato i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. I contenuti trasmessi sono qualificati sulla base di due parametri: l'area tematica e le principali modalità rappresentatitive.

Soggetta a controllo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è la tutela dei valori dello sport nella programmazione televisiva, di cui alla legge 4 aprile 2007, n.41 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connesse a competizioni calcistiche". Il Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva, denominato "Codice media e sport", individua una serie di misure che emittenti e fornitori di contenuti devono osservare anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa degli avversari, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

Con delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006, poi, l'Autorità ha provveduto a richiamare le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi a rispettare nei programmi di intrattenimento, tra l'altro, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a protezione dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, evitando il ricorso a contenuti e immagini tali da offenderne la particolare sensibilità.

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Il Messaggero