«Una paradossale corsa all’abisso», «un’incredibile storia di mala gestio» in seguito alla quale «la Banca è crollata, risultando...
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RESPONSABILITÀ COLLETTIVA
L’atto di citazione non fa differenza tra i singoli ruoli, ma individua una responsabilità collettiva, chiedendo che la cifra venga ripartita tra tutti i presunti responsabili: «Una Banca Popolare assai radicata nel territorio, potenzialmente idonea, per struttura, assetto, clientela e condizioni di mercato, ad un più che solido e proficuo (per sé e per la collettività) esercizio dell’attività creditizia - si legge ancora - è stata, nel giro di alcuni anni, condotta letteralmente allo sfacelo. In questa paradossale corsa all’abisso non si sa bene (e non è ovviamente “affare” di parte attrice, atteso il principio fondamentale ex art. 2055 c.c.) se maggiore responsabilità vada attribuita a chi dolosamente e pervicacemente ha curato, a scapito della società e dei creditori, i personali interessi propri o di propri sociali, in palese conflitto con il ruolo gestorio rivestito, ovvero a chi ha, con colpa gravissima, trasgredito le più basilari regole di buona amministrazione di una banca e/o di sorveglianza, ovvero a chi ha altrettanto colposamente assistito con inerte disinteresse allo scempio che avveniva sotto i suoi occhi». Per Santoni «la gravità della condotta negligente degli amministratori è ancora più appariscente, in quanto essi non solo rimanevano inerti rispetto al precipitare negli anni della situazione, ma avevano sempre piena consapevolezza della necessità di un’immediata riorganizzazione, considerate le dispendiose analisi svolte da una pluralità di consulenti profumatamente pagati, ma mai seguiti nelle soluzioni aziendali proposte».
LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Il liquidatore si riserva di aumentare la richiesta di risarcimento, in relazione all’emissione delle obbligazioni subordinate: «Infine, avviata colpevolmente la Banca sulla china di perdite patrimoniali sempre più preoccupanti, gli amministratori, piuttosto che seriamente porre rimedio mediante interventi organici e strutturali, si sono fatti orientare in modo del tutto estemporaneo dalla “fame di patrimonio” ponendo in essere operazioni-tampone del tutto opache. Esempio eclatante di tale “strategia” basata su rimedi estemporanei e di dubbia legittimità è quello del frettoloso “piazzamento” delle note obbligazioni subordinate ai risparmiatori che sono state successivamente e necessariamente azzerate. In proposito, anzi, ci si vede costretti a formulare sin d’ora, per scrupolo difensivo, espressa riserva di ampliamento del petitum per l’ipotesi in cui in corso di causa dovessero verificarsi ed apprendersi, in relazione alla cennata vicenda relativa alle obbligazioni subordinate, eventi tali da implicare ulteriori profili di danno».
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Il Messaggero