Guida con patente sospesa per un’emergenza, la sanzione rimane. Cassazione, stato di necessità solo in caso di pericolo di morte

Un controllo della Polizia Locale
Chi si ritrova con la patente sospesa non può invocare lo “stato di necessità” per emergenza per mettersi alla guida di un veicolo e sperare, in...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
159,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
79,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA
ANNUALE
79,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
159,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 6 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno

Chi si ritrova con la patente sospesa non può invocare lo “stato di necessità” per emergenza per mettersi alla guida di un veicolo e sperare, in caso di controllo, di scampare alla sanzione prevista, a meno che la persona da trasportare non sia in pericolo di vita o ne sia comunque a rischio l’integrità. Questo il principio che emerge dalla sentenza numero 22020 del 12 luglio 2022 della seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un automobilista della provincia di Pordenone, sanzionato per aver guidato verso il Pronto Soccorso il veicolo di una conoscente che non si sentiva bene per un attacco di panico, scambiato dallo stesso ricorrente per un episodio di maggior gravità.

Nel commentare la sentenza, gli esperti del periodico specializzato All-In Giuridica del gruppo SEAC, sottolineano come per invocare lo stato di necessità con speranza di successo del ricorso, l’automobilista deve «dimostrare l’imminente pericolo di vita del passeggero e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest’ultimo. Nel caso di specie, l’intervento di un’ambulanza avrebbe, da un lato, impedito la violazione della legge da parte del ricorrente e, dall’altro, offerto una risposta più immediata qualora lo stato di salute del passeggero fosse stato particolarmente grave». Il Codice della Strada, al comma 6 dell’articolo 218, prevede che «Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente (...), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo».

Sull’errata valutazione della gravita dello stato di salute effettuata dall’automobilista, gli Ermellini nella stessa sentenza ricordano che, in via generale, «la responsabilità dell’autore dell’illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità (...), quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l’erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione. Qualora, però, l’interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio». Nel caso in oggetto le giustificazioni portate non sono state ritenute sufficienti. 

Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero