Cassazione, è reato di violenza privata parcheggiare troppo vicino a un'altra auto

Cassazione, è reato di violenza privata parcheggiare troppo vicino a un'altra auto
ROMA - Alzi la mano a chi non è mai capitato di non poter entrare nell'auto, perché un'altra era praticamente "incollata" alla vostra. Tutto...

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ROMA - Alzi la mano a chi non è mai capitato di non poter entrare nell'auto, perché un'altra era praticamente "incollata" alla vostra. Tutto ciò non dovrebbe capitare più soprattutto la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha sancito che tale comportamento è un reato.


Secondo quanto riferisce il sito studiocataldi.it, nella sentenza n. 53978/2017, gli Ermellini infatti hanno confermato la condanna inflitta in appello ad un uomo per il delitto di violenza privata ai danni di un altro, in quanto aveva fatto "uso improprio della propria autovettura che parcheggiava nei pressi dell'auto su cui sedeva la persona offesa a distanza tale (pochi centimetri) da non consentire al conducente di scendere dal suo lato" costringendolo quindi a dover scendere dal lato passeggero.

Non sono servite le argomentazioni della difesa dell'uomo che sosteneva non si fosse verificata alcuna violenza privata, atteso che la propria autovettura non era stata parcheggiata, ma soltanto "posta in prossimità" dell'altra auto per discutere con il conducente della stessa. Conducente che peraltro era comunque sceso dal proprio mezzo dall'altro lato proprio per discutere con il prevenuto (su una vicenda riguardante peraltro delle offese rivolte a moglie e suocera).

Per la Corte di Cassazione, le giustificazioni dell'imputato non reggono. Ai fini della configurabilità della violenza privata, ricordano infatti, "il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e azione".


Non vi è dubbio, nel caso di specie, si legge in sentenza, che il ricorrente, "posizionandosi con la propria vettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell'autovettura della persona offesa, la quale, per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non poteva in alcun modo spostarsi, ha costretto la stessa parte offesa a scendere dal proprio mezzo per affrontarlo in una discussione". Né rileva altresì che l'uomo sia stato comunque in grado di scendere dall'autovettura dall'altro lato, avendo con "tale condotta il ricorrente pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa". Per cui ricorso rigettato e condanna confermata.

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Il Messaggero