Autovelox mobile a Monte San Biagio, arriva la sentenza che fa tremare gli automobilisti

Autovelox mobile a Monte San Biagio, arriva la sentenza che fa tremare gli automobilisti
 È stato a lungo tra gli autovelox più contestati della provincia di Latina ma una sentenza del Tribunale di Latina ha confutato quanto sostenuto per anni da...

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 È stato a lungo tra gli autovelox più contestati della provincia di Latina ma una sentenza del Tribunale di Latina ha confutato quanto sostenuto per anni da automobilisti, avvocati e associazioni.

Il rilevatore di velocità in questione è quello mobile di Monte San Biagio, oggetto di feroci critiche in quanto, a detta di molti, finalizzato a rimpolpare le casse comunali più che a massimizzare gli standard di sicurezza della strada statale Appia.
L'ubicazione dello stesso in prossimità di una curva e l'accoglimento da parte del Giudice di Pace di Fondi Giovanni Pesce di moltissimi ricorsi sembravano dare ragione agli automobilisti ma, dal secondo grado di giudizio, è emerso tutt'altro.

La prima di quella che si prospetta una lunga serie di sentenze fotocopia è stata emessa lo scorso 26 febbraio dal giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Latina Laura Gigante.
Appello del Comune di Monte San Biagio accolto e refusione delle spese legali di lite del doppio grado di giudizio è stata la decisione del magistrato.

Il risultato? La ricorrente dovrà sborsare, oltre, all'importo della multa, anche il costo dell'iter processuale (450 euro).
Interessanti le argomentazioni emerse durante il procedimento: tanto per cominciare secondo il Giudice di Pace di Fondi il cartello raffigurante il cappellino era sia inidoneo per segnalare l'autovelox sia non posizionato a norma di legge tanto che il Comune era anche corso ai ripari. 

Di tutt'altro avviso il Tribunale di Latina secondo il quale non è necessario che ci sia la scritta “autovelox” sul cartello e neppure che venga indicato il punto esatto in cui si trova il rilevatore.
In linea generale, stando alla sentenza, l'automobilista deve solo essere informato che nei successivi 400 metri verrà misurata la velocità.

“Il legislatore – scrive inoltre il giudice nelle motivazioni della sentenza in relazione alla contestata taratura del macchinario - non ha previsto alcuna decadenza dell'omologazione rilasciata per l'apparecchiatura di controllo automatico in dotazione alle forze di polizia. Nel giudizio di opposizione la pubblica amministrazione non ha quindi alcun onere probatorio relativo alla perdurante funzionalità della menzionata apparecchiatura”.

Per annullare una multa, insomma, bisognerebbe dimostrare un difetto di costruzione del dispositivo che, nel caso di Monte San Biagio, non è stato dimostrato. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero