Cucchi, Cassazione: «Pestaggio in caserma fu la causa primigenia della morte»

Sono state pubblicate oggi le motivazioni della Cassazione al processo ai Carabinieri

Cucchi, Cassazione: «Pestaggio in caserma fu la causa primigenia della morte»
È stato il «pestaggio» subito nella notte del 16 ottobre 2009 alla caserma di Roma Casilina la «causa primigenia» della morte del geometra...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
159,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
79,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA
ANNUALE
79,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
159,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 6 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno

È stato il «pestaggio» subito nella notte del 16 ottobre 2009 alla caserma di Roma Casilina la «causa primigenia» della morte del geometra romano Stefano Cucchi. Lo ha affermato la Cassazione nella motivazione della sentenza che ha condannato a 12 anni di reclusione i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro.  

«Stefano Cucchi, fu un omicidio». Cassazione: due carabinieri condannati a 12 anni, processo bis per altri due

Le motivazioni della sentenza 

Per i giudici, i colpi subiti dai due militari sarebbero stati la prima di una serie di «fattori sopravvenutì», tra cui anche le «negligenti omissioni dei sanitari», che hanno portato alla morte di Cucchi. 

La Cassazione ha inoltre respinto i ricorsi dei due carabinieri autori del pestaggio che sostenevano il «decorso anomalo» della sua morte. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza «La questione della prevedibilità dell'evento» delle lesioni e poi della morte a seguito del pestaggio «è certamente fuori discussione, date le modalità con le quali gli imputati hanno percosso la vittima, con colpi violenti al volto e in zona sacrale, ossia in modo idoneo a generare lesioni interne che chiunque è in grado di rappresentarsi come prevedibile conseguenza di tale azione». 

 

Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero