Bambina asmatica bocciata a 7 anni, i genitori fanno ricorso ai giudici e il Tar della Puglia: «Scuola ci ripensi»

I giudici hanno ordinato alla scuola di prendere in considerazione «l'esperienza traumatica»

Bambina asmatica bocciata a 7 anni, i genitori fanno ricorso ai giudici e il Tar della Puglia: «Scuola ci ripensi»
M'hanno bocciato, cantava Giorgia. Ma era adulta, non aveva 7 anni come questa bimba pugliese di Bari che dovrà ripetere l'anno scolastico. I suoi genitori...

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M'hanno bocciato, cantava Giorgia. Ma era adulta, non aveva 7 anni come questa bimba pugliese di Bari che dovrà ripetere l'anno scolastico. I suoi genitori hanno si sono rivolti al Tar e i giudici amministrativi lo hanno accolto parlando di grave danno. «La perdita di un anno scolastico in così tenera età, alla luce dell'esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno». È una delle motivazioni alla base della decisione del Tar Puglia di sospendere la bocciatura di una bambina di sette anni, ordinando alla scuola di rivalutare la non ammissione alla terza elementare. Accogliendo l'istanza cautelare presentata dalla famiglia, assistita dagli avvocati Giacomo e Roberta Valla, i giudici evidenziano infatti «che un'esperienza traumatica potrebbe danneggiare l'autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell'Istituzione scolastica» e che «in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando».

Inoltre «la non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria - continua l'ordinanza del Tar - appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in "casi eccezionali" e "comprovati da specifica motivazione"».

Secondo i giudici, invece, i docenti non avrebbe tenuto conto «dell'età della bambina (anni 7), dello stato di salute (severa forma di asma) in cui versava la minore, attestato da certificazione medica comunicata all'istituto scolastico, della opzione dei genitori in favore della dad (evidentemente anche alla luce delle condizioni di salute della minore)». La piccola alunna aveva infatti dovuto affrontare «il primo cruciale anno di scuola durante la pandemia - evidenziava il ricorso della famiglia - , senza il contatto diretto con l'ambiente scolastico e con i propri maestri» ma solo «mediante didattica a distanza, filtrato da uno schermo e inficiato irrimediabilmente da un isolamento forzato».

E nonostante questo in seconda, rilevano i giudici, «la bambina ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie». Infine, tra le ragioni che motivano l'ordinanza di riesame della bocciatura, basata anche sul numero elevato di assenze, il Tar ricorda che «la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell'anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione». In definitiva i giudici hanno ordinato alla scuola di «valutare con specifica motivazione se gli eventuali livelli di apprendimento neanche parzialmente raggiunti, ovvero non conseguiti dalla minore neanche in via di prima acquisizione, siano tali da comportare la non ammissione della stessa bambina alla classe successiva».

 

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Il Messaggero