Autovelox in città, le multe sono valide solo se l'auto si può fermare

Mai più autovelox in città. O almeno mai più rilievi nelle strade urbane che non rispondano a caratteristiche ben precise, quelle che definiscono le vie...

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Mai più autovelox in città. O almeno mai più rilievi nelle strade urbane che non rispondano a caratteristiche ben precise, quelle che definiscono le vie «a scorrimento». La Cassazione manda al macero migliaia di multe. E se il provvedimento della Suprema Corte riguarda un’arteria di Firenze, il principio vale da Torino a Siracusa, con una pioggia di ricorsi che si abbatterà sugli uffici dei giudici di pace di tutt’Italia. 


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Se autovelox è in senso di marcia opposto la multa è impugnabile
 




Gli Ermellini dichiarano illegittimi i provvedimenti prefettizi che hanno autorizzato l’installazione di apparecchi a funzionamento automatico, con contestazione differita, anche su strade che non abbiano le caratteristiche indispensabili per essere definite a scorrimento. Condizione necessaria sono i semafori, per tutte le “intersezioni”, e le “banchine”. E se, come nel caso oggetto del pronunciamento relativo a una sanzione elevata nel comune di Firenze, tale area è troppo piccola e non consente manovre con un veicolo, in giudizio la classificazione della strada come a «scorrimento» può essere contestata e, in caso di accoglimento, la sanzione annullata per illegittimità, appunto, del provvedimento prefettizio.

STRADE A SCORRIMENTO
La Suprema Corte chiarisce inoltre che, affinché si possa installare un autovelox fisso, tutte le intersezioni con la strada principale devono essere semaforizzate, e cioè «qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o più strade» quindi «non soltanto l’attraversamento» - come, invece, aveva ritenuto il Tribunale di Firenze nell’impugnata pronuncia - ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono «intersezioni».

La banchina, esterna alla carreggiata «destinata a pedoni o a sosta di emergenza», secondo piazza Cavour, poi, dev’essere adeguata e non improvvisata. «Libera da ingombri destinata anche a manovre brevi e saltuarie» e di larghezza adeguata «tenuto conto che la strada urbana di scorrimento è caratterizzata da un intenso flusso di veicoli». E invece, come spiegano i giudici, «una banchina di ridottissima larghezza come quella sul viale Etruria non può considerarsi idonea a svolgere le funzioni» altrimenti «viene meno un elemento essenziale per la qualificazione d’una strada urbana come ‘strada di scorrimento».

LE PREFETTURE
È una legge del 2002 a disciplinare i controlli di velocità da “remoto”, sempre possibili sulle strade “extraurbane principali” ma non sulle strade “urbane ordinarie”, mentre per quelle “extraurbane ordinarie” e per quelle “urbane di scorrimento” occorre l’autorizzazione del prefetto. L’autorità di governo può, dunque, autorizzare gli autovelox sulla base di alcuni elementi quali: la pericolosità, il traffico o la difficoltà di fermare il veicolo. E in qualche caso i prefetti sono stati di manica larga.


Già nel 2011 la Cassazione aveva sottolineato che alcuni comuni avevano forzato un po’ la mano, ottenendo dai prefetti un lasciapassare all’installazione anche in strade prive delle caratteristiche previste dalla legge. Ragion per cui i giudici, pur riconoscendo l’autonomia dei rappresentanti del governo, avevano annullato i verbali. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero